Scrutini, valutazione alunni con disabilità: differenza tra PEI semplificato e differenziato

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Terminata la pausa natalizia riprende l’anno scolastico 2020/2021 con la supervisione del Covid 19, tra incertezze e proclami che si allontanano facilmente da quello che è lo stato reale delle cose. La scuola non si è mai fermata anche se su tutto il territorio ha avuto aperture e chiusure “a singhiozzo”, la DDI ha continuato il suo percorso.

Sta di fatto che nessun docente può permettersi di perdersi tra la confusione delle parole che navigano un po’ dappertutto o quantomeno perdere di vista quelli che sono gli impegni calendarizzati.

Infatti il mese di gennaio rappresenta per i docenti una sorta di primo resoconto di quello che è il percorso di formazione dell’allievo, in quanto ci si appresta allo svolgimento degli gli scrutini e alla valutazione intermedia degli studenti, la quale anche se fa riferimento alle attività in DDI deve essere costante e trasparente, prendendo in considerazione i feedback continui che accompagnano il processo di insegnamento/apprendimento.

Attenzione particolare va data alla valutazione degli alunni con disabilità, i quali in questa fase emergenziale risultano essere quelli che maggiormente debbano essere tutelati nel diritto allo studio, all’educazione e all’integrazione.

La valutazione degli apprendimenti degli allievi con BES

La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza dei docenti del consiglio di classe nella scuola secondaria, ovvero del team dei docenti nella scuola dell’infanzia e primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente.

La personalizzazione della valutazione, è possibile per:

  • Studenti con disabilità (legge 104/1992 art. 3): Art. 318 del D.Lgs 297/1994; la valutazione viene ricondotta al PEI.
  • Studenti con DSA (legge 170/2010 art. 1): Art. 5 della Legge 170/2010: la valutazione è condotta in base a quanto previsto nel PDP.
  • Studenti con BES non certificati (DM del 27/12/2012): Il documento guida è il PDP.

Valutazione di studenti con disabilità

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

Il PEI quindi si configura come il garante di quello che è il percorso di crescita, di inclusione e di sviluppo delle competenze degli alunni con disabilità. È possibile redigerlo con una programmazione semplificata e/o ridotta (obiettivi minimi) o differenziata (obiettivi didattici e formativi differenziati).

PEI con obiettivi minimi e differenziati

Il Pei con obiettivi minimi tiene conto degli obiettivi didattici ministeriali o comunque riconducibili a essi (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001)), in questo caso si adotteranno gli stessi criteri di valutazione della classe. È possibile poi prevedere un percorso personalizzato (con prove equipollenti), se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, in questo caso l’alunno con disabilità sarà valutato con verifiche identiche o equipollenti (art. 318 del D.L. vo 297/1994).Il percorso differenziato con obiettivi didattici e formativi differenziati non è riconducibile ai programmi ministeriali ed è caratterizzato da un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, gli alunni saranno valutati in base agli obiettivi prefissati dal PEI.

Differenza del PEI differenziato nel 1° ciclo di istruzione (primaria e secondaria di 1° grado) e nel 2° ciclo di istruzione (scuola secondaria di secondo grado)

L’alunno potrà sostenere l’esame conclusivo sostenendo prove differenziate e conseguire il diploma valido a tutti gli effetti, senza menzionare il percorso perseguito.

Se l’alunno non dovesse superare le prove, potrà ripetere la classe oppure concludere questo corso di studi con il rilascio di un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti e che consenta la frequenza della scuola superiore. Il percorso formativo potrà però essere continuato nella scuola secondaria di secondo grado, seguendo una programmazione differenziata, senza nessuna possibilità di conseguire il relativo titolo di studio.

Mentre per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado e hanno un Pei differenziato, è importante informare la famiglia, per gli alunni delle scuole superiori è necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01), in quanto una programmazione differenziata non porta al conseguimento del titolo con valore legale.

Alla fine dell’anno, l’alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato. Per coloro che invece dovranno sostenere l’esame finale, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

E ’possibile adottare un Pei curriculare in alcune materie e differenziato in altre?

Può accadere che delle discipline si presentino con delle differenze evidenti più o meno rispetto al programma della classe, ma il Consiglio di Classe deve esprimere, collegialmente, una valutazione unica e globale su tutta la programmazione, analogamente a quello che si fa in sede di scrutinio finale per decidere l’ammissione alla classe successiva.

Quando è possibile per l’alunno passare da un PEI differenziato ad uno con obiettivi minimi

Nella scuola secondaria di secondo grado è possibile che Il Consiglio di classe dopo aver valutato il percorso formativo di uno studente con un Pei differenziato decida di adottare un PEI con obiettivi minimi ma diversamente se dovesse essere la volontà della famiglia contro il parere dei docenti, gli insegnanti del Consiglio di classe proporranno specifiche “prove di idoneità relative alle discipline degli anni precedenti” (OM 90/2001). Le prove ovviamente non saranno proposte se la decisione di passare a un PEI semplificato provenga dello stesso Consiglio di Classe, che delibera, sia pur a maggioranza, in quanto essa è sostenuta dagli elementi di valutazione già in possesso del CdC.

In quali casi è consigliabile la ripetenza dell’alunno con disabilità

Per gli studenti che seguono un PEI differenziato la ripetenza non ha senso, dal momento che il PEI differenziato non deve raggiungere gli obiettivi prefissati dai programmi ministeriali ma quelli specifici fissati per il determinato alunno.

Essa può essere presa in considerazione per tre motivi:
1) Gravi sanzioni disciplinari che portino al 5 in condotta (sempre che questi motivi comportamentali non siano contemplati nella Diagnosi Funzionale).
2) Superamento del 25% di ore di assenza durante l’anno scolastico senza motivata giustificazione da parte delle famiglie.
3) Richiesta formale da parte delle famiglie.

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