Scrutini: tra nomina supplente in ritardo, covid e assenze un solo voto in tutto il quadrimestre. E’ lecito?

È tempo di scrutini intermedi. La maggioranza delle istituzioni scolastiche suddivide l’anno scolastico in tre trimestri o due quadrimestri. In queste settimane la nostra redazione sta ricevendo numerose richieste di chiarimenti da parte dei lettori in merito alle modalità di valutazione degli studenti all’interno delle scuole. In particolare, in riferimento al numero di verifiche che i docenti debbono effettuare per ogni periodo didattico. Oltre a svolgere una panoramica generale sulla differenziazione dei compiti spettanti agli organi collegiali e al Dirigente scolastico, in materia, focalizzeremo la nostra attenzione sulle eventuali conseguenze nelle quali un insegnante può incappare qualora svolgesse una sola valutazione nell’intero trimestre o quadrimestre.
Quesiti dei lettori – Una sola valutazione per periodo didattico, trimestre o quadrimestre. Si rischia qualcosa?
Un affezionato lettore alle prime esperienze d’insegnamento:
“Potete dirmi se si può arrivare agli scrutini intermedi con una sola valutazione? So che la normativa parla di un congruo numero di valutazioni, ma io sono stato nominato ad anno inoltrato; ho preso dei giorni di permesso causa malattia e lutto. Tutto ciò mi hanno impedito di fare una seconda valutazione. Rischio una sanzione disciplinare? Tengo a precisare che i miei alunni hanno voti pari o superiori alla sufficienza.”
Premessa introduttiva sulla Valutazione
Per rispondere in maniera esaustiva al quesito posto dal nostro docente-lettore, tracciamo, con una premessa, il concetto di valutazione, le tipologie di essa, formativa, sommativa, le caratteristiche e funzioni fondamentali, in modo tale da poterci poi gradatamente calare nel contesto educativo, didattico ed organizzativo delle Istituzioni scolastiche le quali tramite i principali stakeholders, Collegio docenti, Dirigente scolastico, Consigli di classe – e collaborazione con le Famiglie -, concorrono allo svolgimento del processo valutativo degli studenti.
Valutazione – Definizione
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i processi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola. Tra questi:
- acquisizione e trasmissione dei contenuti disciplinari – sapere
- capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti – saper fare
- capacità di interagire e tradurre le conoscenze e abilità in comportamenti da adottare nella vita di tutti i giorni – saper essere
“La Valutazione:
- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
- documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”. [Art. 1 del D.Lgs n. 62/2017]
Le fasi della Valutazione
Per la valutazione si distinguono quattro fasi fondamentali, che sottendono altrettante diverse funzioni:
- la valutazione iniziale o diagnostica, interessata a conoscere l’alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso…);
- la valutazione intermedia o formativa, volta ad accertare la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, ad adeguare la programmazione, a promuovere eventuali azioni di recupero, a modificare, all’occorrenza, tempi e modalità, a informare tempestivamente l’alunno circa il suo progresso orientandone gli impegni;
- la valutazione finale o sommativa, intesa a rilevare l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell’alunno, sintetizzata nei documenti di valutazione infra quadrimestrali, quadrimestrali e annuali.
- la valutazione orientativa: dall’analisi delle funzioni ricaviamo il senso delle azioni di valutazione degli studenti; si valutano gli studenti non solo per “misurarne” i livelli di competenza raggiunti ma per apprezzarne il valore, per comprenderne, interpretarne e orientarne gli sviluppi futuri, per regolare e migliorare le azioni educative.
Ancora sulla valutazione formativa e sommativa
La valutazione formativa mira a definire ciò che è stato appreso, ciò che lo studente “possiede” e come migliorare. In questo processo, l’alunno è considerato protagonista attivo poiché individua e riconosce chiaramente cosa sta acquisendo, i progressi compiuti, come applicare le sue conoscenze e come migliorare.
La valutazione sommativa ha la funzione di verificare i diversi livelli di abilità, conoscenze e competenze raggiunti; consente, con un voto o giudizio conclusivo, di analizzare gli esiti del percorso di formazione e di fare un bilancio complessivo delle conoscenze e delle abilità acquisite al termine di un processo formativo. In altre parole, la valutazione sommativa è la sintesi di tante valutazioni formative in itinere.
Le caratteristiche imprescindibili che una corretta valutazione deve incarnare
Una corretto e proficuo percorso valutativo deve possedere le seguenti caratteristiche:
- verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati;
- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe;
- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento;
- promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di maturazione personale.
Realizzata quest’ampia disamina di natura didattico-educativa sul processo di valutazione, entriamo nel vivo del quesito. Suggeriamo al nostro lettore di dare un’occhiata al documento contenente i criteri di valutazione, non avendo probabilmente potuto partecipare alle riunioni dei dipartimenti disciplinari atte alla predisposizione del medesimo. In esso, sono contenuti numero e tipologie di verifiche e valutazioni cui sottoporre gli studenti. Nel dettaglio a seguire.
Criteri di valutazione – Vengono fissati dal Collegio docenti
La valutazione all’interno della singola istituzione scolastica deve essere coerente:
- con il piano triennale dell’offerta formativa;
- con la personalizzazione dei percorsi di apprendimento in base ai tempi di comprensione degli studenti;
- con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.
Il numero e le tipologie di verifiche e valutazioni cui sottoporre gli studenti rientrano nell’ambito dei “Criteri di Valutazione” fissati dalle Istituzioni scolastiche, nello specifico dal Collegio docenti. Articolazioni di quest’ultimo sono i Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari i quali stabiliscono, per ogni disciplina, i suddetti criteri – ed annesse griglie di valutazione -, concordati tra i vari docenti componenti. Spetta ai Consigli di classe e ai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, la valutazione periodica e finale degli alunni in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.
Criteri di valutazione generali e a livello di singola disciplina/area
Quindi, generalmente, le istituzioni scolastiche redigono un documento più ampio riferito ai criteri di valutazione generali; in allegato ad – o contenuto in – esso, vi sono le declinazioni dipartimentali che illustrano le tipologie e numero di verifiche a livello di singola disciplina o area culturale.
La libertà d’insegnamento non consente al singolo docente di non rispettare quanto concordato in collegio
Nel rispetto della libertà di insegnamento, i docenti concordano comuni criteri e metodologie valutative. Una volta approvato dal Collegio docenti il documento sulla valutazione generale e a livello di singola disciplina, l’insegnante è tenuto al rispetto di quanto stabilito; in caso contrario verrebbe meno il principio di uniformazione del processo valutativo di studenti tra classi diverse; in seconda istanza il Piano triennale dell’offerta formativa, nel quale confluiscono i suddetti criteri, non verrebbe valorizzato perdendo integrità ed unitarietà a livello di obiettivi strategici di apprendimento.
L’autonomia didattica e libera espressione culturale del docente permangono nell’ambito e nel rispetto del PTOF, documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che nella sua componente curricolare, extracurricolare, educativa e didattica viene deliberato dal Collegio docenti, un organo collettivo per l’appunto.
È anche vero che la normativa garantisce le minoranze
Il comma 14 art. 1 della Legge n. 107/2015, che modifica l’art. 3 del D.P.R. n. 275/99, afferma che:
“Il PTOF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire […]”
Quindi se un gruppo di insegnanti si discosta dalle opzioni metodologiche della maggioranza dei colleghi, ha il diritto di esprimere le proprie idee strategiche facendolo presente in sede di delibera di approvazione o aggiornamento annuale del PTOF, durante il collegio docenti, senza che si possa esercitare un voto di autorizzazione o meno da parte dell’assemblea o del Dirigente scolastico; purché ovviamente si tratti di opzioni conformi non contrarie alla Legge. Ribadiamo ancora una volta che si parla di gruppi minoritari, minoranza, NON singolo individuo.
Cosa rischia un docente che non rispetta i criteri generali di valutazione approvati dal Collegio docenti?
Per una questione professionale e di rigore deontologico il docente, nell’ambito della sua autonomia didattica, ha il dovere di rispettare quanto concordato in sede di collegio. O perlomeno fare presente le sue perplessità in modo da effettuare un dibattito in tal senso. Ma nei momenti temporali più consoni, non a documento già approvato.
Riteniamo possa essere sufficiente un colloquio tra il Dirigente scolastico e l’insegnante in questione per riportare quest’ultimo all’esercizio delle sue funzioni. In caso di recidiva, quindi un docente che continui a violare quanto deliberato dal Collegio nonostante i buoni propositi di collaborazione da parte della Dirigenza, potrà essere applicato il comma 3 dell’articolo n. 492 del T.U. n 297/94:
“Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall’avvertimento scritto, consistente nel richiamo all’osservanza dei propri doveri.” [Eventualità rara per la motivazione appena descritta].
Risposta al quesito – Il docente che per cause di forza maggiore giunge alla fine del primo tri/quadrimestre con una sola valutazione
Nel caso del nostro affezionato lettore, escludiamo possa esserci una sanzione disciplinare a suo carico. Difatti, ci troviamo difronte a cause di forza maggiore non direttamente imputabili al medesimo:
- Il fatto di essere stato nominato ad anno scolastico ampiamente inoltrato rientra nelle responsabilità dell’Amministrazione;
- I giorni di permesso per malattia o lutto fanno parte di quelle casistiche con priorità rispetto a tutto il resto; banalmente lo diciamo tutti i giorni: “La salute prima di tutto”;
- Unica causa forse ascrivibile al nostro insegnante è la mancanza di un pizzico di esperienza; trovandosi alle prime battute di insegnamento ha calcolato male i tempi di valutazione, giungendo alla fine del periodo didattico con un numero di verifiche inferiore a quanto prefissato dal Collegio docenti o dipartimento disciplinare. Ma anche questo è in parte una responsabilità da attribuire all’Amministrazione che per problemi strutturali si ritrova a stipulare contratti di lavoro con docenti non abilitati o comunque privi di una formazione adeguata.
Consigliamo al nostro lettore, in sede di scrutinio, qualora dovesse venire interpellato dal coordinatore di classe su talune mancanze a livello valutativo dei suoi studenti, di indicare ed illustrare quanto detto poco sopra, in particolare il primo e secondo punto; il tutto senza sottolineare, a propria scusante, la questione inerente la sufficienza ottenuta dai suoi alunni. Non è certo una valutazione discreta a mettere in seconda luce l’importanza dell’intero percorso di insegnamento-apprendimento che prevede, appunto, una regolare osservazione, progettazione, ri-programmazione e congruo numero di verifiche scritte e orali.
Infine è opportuno, in sede di scrutinio, far mettere tutto per iscritto a verbale, a tutela del docente e del consiglio di classe nell’eventualità assai poco probabile, in questo caso, di futuri contenziosi.