Scrutini secondo grado 2021, chi svolge i corsi di recupero dei debiti formativi. Compensi

Scrutini scuola secondaria di secondo grado a.s. 2020/21, alunni con insufficienze avranno il debito formativo e dovranno recuperarlo. I docenti, che hanno attribuito un voto inferiore a sei decimi, sono tenuti a tenere i corsi di recupero? A quanto ammonta la retribuzione oraria?
Valutazione finale a.s. 2020/21
Nel corrente anno scolastico, come riferito in diversi nostri articoli, la valutazione finale avviene secondo la disciplina ordinaria (DPR 122/09), ragion per cui i consigli di classe possono non ammettere gli studenti alla classe successiva ovvero sospendere il giudizio nei confronti degli allievi che presentino valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline (ciò nei casi in cui gli stessi presentino insufficienze tali da non comportare un immediato giudizio di non promozione). La sospensione del giudizio è prevista anche nel caso l’insufficienza riguardi il “nuovo” insegnamento di Ed. Civica, come leggiamo nella nota n. 699 del maggio 2021.
Corsi di recupero
Per gli alunni suddetti, ossia che presentano una votazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, il consiglio di classe sospende il giudizio e comunica alle famiglie le valutazioni relative a tutte le discipline. Le scuole, in tali casi, devono organizzare gli interventi didattici volti al recupero dei debiti formativi (interventi da concludersi entro la fine dell’anno scolastico ovvero entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo solo in casi eccezionali, dovuti specifiche esigenze organizzative debitamente documentate), come prevede il DM n. 80/2007 e come leggiamo nell’OM n. 92/2007.
Il consiglio di classe, riguardo al recupero dei debiti formativi, ha le seguenti competenze:
- individuare, su indicazione dei docenti delle materie oggetto di recupero, la natura delle carenze che hanno determinato il debito formativo;
- indicare gli obiettivi dell’attività di recupero;
- verificare gli esiti della suddetta attività ai fini del recupero del debito formativo.
Chi tiene i corsi di recupero
Gli interventi didattico-educativi di recupero:
- costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento (eccetto i casi in cui gli stessi siano effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al DM 47/06):
- sono svolti da docenti dell’istituto e, in secondo istanza, ricorrendo a docenti esterni e\o a soggetti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”, individuati secondi criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d’istituto.
I docenti sono tenuti a svolgerli? No
Né il DM n. 80/2007 né l’OM n. 92/2007 prevedono che i corsi di recupero siano tenuti dagli stessi docenti della disciplina oggetto di recupero. A ciò aggiungiamo il fatto che i corsi costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento sia se svolti all’interno del calendario scolastico delle lezioni sia se svolti al di fuori dello stesso.
Alla luce di quanto detto, è evidente che i docenti, che hanno attribuito un voto inferiore a sei decimi e quindi della disciplina oggetto di recupero, non hanno alcun obbligo di tenere i corsi di recupero; ne hanno piuttosto facoltà. I corsi , infatti, sono svolti da coloro i quali esprimono la propria disponibilità in tal senso.
I criteri per l’utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle suddette attività e le modalità di attribuzione dei relativi compensi, come leggiamo nell’articolo 10 del DM n. 80/07, sono definiti in sede di contrattazione di istituto.
Compensi
Come detto sopra e come previsto dal CCNL 2016/18, i corsi di recupero sono retribuiti con le risorse del Fondo di istituto, secondo i criteri definiti in contrattazione di istituto.
Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 40 del CCNL 2016/18, il Fondo per l’istituzione scolastica è confluito nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Quest’ultimo, leggiamo sempre nel predetto articolo 40, resta finalizzato a remunerare il personale (tra le altre cose) per le finalità già previste per il Fondo per l’istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 88 del CCNL 2007, tra cui:
c. le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.
La Tabella 5 allegata al CCNL 2007 prevede per i corsi di cui sopra una retribuzione oraria lorda di euro 58,00.