Scrutini scuola Primaria: chi partecipa alla valutazione, come e cosa si valuta, cosa si fa in caso di assenza di un docente. La scheda

La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria ha subito diverse modifiche negli ultimi anni, in particolare con la legge n. 107/2015, attuata dal D.lgs. 62/2017, e con i successivi DL n. 22/2020 e DL n. 104/2020. Questi ultimi hanno introdotto una nuova modalità di valutazione, basata su giudizi descrittivi anziché voti numerici, operativa dall’anno scolastico 2020/21.
A questi interventi ha fatto seguito l’OM n. 172/2020, che ha fornito linee guida per garantire coerenza con le Indicazioni Nazionali e i traguardi di competenza delle discipline del curricolo, oltre che con la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria.
Ricordiamo che i giudizi sintetici Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente contenuti nell’ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2025, entreranno in vigore in occasione della valutazione finale dell’anno scolastico 2024/25.
Composizione dell’organo di valutazione
Docenti contitolari di classe
La valutazione è effettuata dai docenti contitolari della classe, in forma collegiale, come stabilito dall’art. 2/3 del D.lgs. 62/2017.
Partecipano alla valutazione:
- i docenti di classe che svolgono insegnamenti curricolari;
- i docenti di religione cattolica e attività alternative, esclusivamente per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti;
- i docenti di potenziamento, che forniscono elementi di valutazione sul coinvolgimento e sui risultati raggiunti;
- i docenti di sostegno, che contribuiscono alla valutazione di tutti gli alunni della classe.
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
Modalità di valutazione
La valutazione periodica e finale riguarda:
- tutte le discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali;
- l’educazione civica, come insegnamento trasversale;
- il comportamento degli alunni;
- il livello globale degli apprendimenti.
Criteri di valutazione
- Per le discipline e l’educazione civica, il giudizio è descrittivo e riportato nel documento di valutazione;
- Per l’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, il giudizio è sintetico e separato dal documento di valutazione;
- Per il comportamento, il giudizio è sintetico e tiene conto dello sviluppo delle competenze di cittadinanza e del Patto di corresponsabilità.
I giudizi vengono proposti dai singoli docenti titolari delle discipline, mentre il giudizio sull’educazione civica è formulato dal coordinatore dell’insegnamento.
Ruolo del docente coordinatore
Sebbene la figura del coordinatore non sia normativamente prevista, il dirigente scolastico può delegare un docente al ruolo di referente per la valutazione, ai sensi dell’art. 25/5 del D.lgs. 165/01. Tale incarico necessita dell’accettazione del docente e può essere rifiutato.
Se un alunno ha più docenti di sostegno, la proposta di giudizio è formulata congiuntamente.
Validità delle sedute di scrutinio
Perché lo scrutinio sia valido, devono essere presenti tutti i docenti contitolari della classe, in quanto il consiglio opera come collegio perfetto. In caso di assenza di un docente, è necessaria la sostituzione con un altro insegnante della stessa disciplina in servizio nella scuola.
Deliberazioni e verbalizzazione
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta, senza possibilità di astensione, come indicato nell’art. 37 del D.lgs. 297/94. In caso di parità, prevale il voto del presidente dello scrutinio.
Le deliberazioni devono essere verbalizzate e la delega del dirigente scolastico alla presidenza dello scrutinio deve risultare da atto scritto, anche attraverso la circolare di convocazione.