Scrutini, pubblicazione degli esiti nel rispetto della privacy: gli esiti pubblicati tramite il registro elettronico. Cosa dice la normativa
Finito l’anno scolastico, è tempo di scrutini. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito in più occasioni che gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici.
In particolare, per il Garante “le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione”.
Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
Il Garante della Privacy, poi, sottolinea: “Il riferimento alle ‘prove differenziate’ sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente”.
Nel 2020, come segnala Agenzia Digitale, l’Autorità ha chiarito che la pubblicazione online degli esiti costituisce “una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy” evidenziando che “la necessaria pubblicità agli esiti scolastici può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo online, ma, utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati”.
Non solo. La circolare ministeriale 9168 del 9 giugno 2020 risulta ancora essere un valido riferimento per la diffusione degli esiti. Infatti il Ministero dell’Istruzione, al fine di tutelare la privacy degli studenti, ricorda che la pubblicazione online deve avvenire esclusivamente attraverso lo strumento del registro elettronico, e non dunque sul sito web istituzionale accessibile e visualizzabile da tutti.
Esiti degli scrutini per le classi intermedie e per quelle conclusive.
- Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado devono essere pubblicati con la sola indicazione, per ciascun studente, di “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti delle classi intermedie riferiti alle singole discipline devono essere, invece, riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
- Gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del secondo ciclo (che si ritiene applicarsi anche al termine del primo ciclo) devono essere pubblicati mediante tabellone, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e riportare per ciascun candidato “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame e il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e quello complessivo. I voti in decimi riferiti alle singole discipline devono essere riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
Cosa fare in caso di scuola senza registro elettronico
Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni.
Il dirigente scolastico deve definire il tempo massimo di pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie (che non deve eccedere 15 giorni), e quello degli esiti degli scrutini relativi all’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ivi compresi i crediti scolastici assegnati agli studenti (che non deve eccedere 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali).