Scrutini, il Consiglio di classe non ha lo scopo di selezionare i più meritevoli, non è un concorso. A dirlo il Tar

WhatsApp
Telegram

Una interessante sentenza del TAR del Lazio, la N. 08210/2020, intervenendo in merito ad un ricorso proposto per contestare la mancata promozione di uno studente, entra nel merito di alcune questioni che riguardano sia la valutazione che l’operato del Consiglio di classe che si ritengono significative.

Le valutazioni del Consiglio di classe non hanno lo scopo di selezionare i più meritevoli, non è un concorso

“Innanzitutto, va ribadito come il sindacato giurisdizionale in materia di valutazione degli studenti da parte del Consiglio di classe sia estremamente delicato, essendo le valutazioni del Consiglio di classe indirizzate non a selezionare i più meritevoli in base a parametri preordinati – così come accade nelle prove concorsuali- ma a garantire un’efficace formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell’istruzione pubblica.

Finalità, che possono configurare la non ammissione alla classe superiore non come soccombenza rispetto ad altri soggetti, né come giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità che alcuni singoli scrutinati rafforzino le proprie cognizioni di base per affrontare, senza sofferenza e con maggiori possibilità di piena maturazione culturale, l’ulteriore corso degli studi. Correlativamente l’interesse degli allievi e dei genitori, esercenti la patria potestà, deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso della c.d. promozione, ma nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla formazione ottimale degli studenti (T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15-04-2013, n. 232)”.

Spetta al Consiglio di classe valutare il livello di maturità di uno studente

“In ogni caso”, osservano i giudici, “ la valutazione di procedere a portare a sufficienza una valutazione di non piena sufficienza costituisce espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale del Consiglio di Classe, sindacabile in sede giurisdizionale solo se affetto da macroscopici vizi logici- quale, ad esempio, disparità di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà ictu oculi rilevabile. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 novembre 2010, n. 33840; TAR Lazio Roma, sez. III, n. 3468; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 23 gennaio 2009, n. 213).

In particolare, il livello di maturità e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze solo da esso possedute. Al giudice della legittimità spetta, pertanto, solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati preventivamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 19 novembre 2008, n. 5451).

La valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell’alunno (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 30 novembre 2009, n. 3189; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 5 agosto 2010, n. 3583; T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 11 novembre 2009, n. 1628; TAR Sardegna Cagliari, sez. I, 31 gennaio 2009 n. 141; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29 ottobre 2007, n. 10526)” (cfr.TAR Campania Napoli, sez. VIII, 11 luglio 2019, n. 3854)”.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri