Scrutini, gli esiti sono pubblicati nell’area riservata del registro elettronico
Un’interessante presentazione in pdf a cura del Corpo Ispettivo e pubblicata dall’Ufficio scolastico del Piemonte ricorda alle scuole alcuni essenziali
adempimenti e/o punti d’attenzione che risultano in buona parte preliminari e cioè, da svolgersi appunto in fase precedente l’insediamento delle Commissioni d’esame.
Tra i vari punti uno riguarda la pubblicazione degli esiti degli scrutini
Dove devono essere pubblicati gli esiti degli scrutini finali?
R. «Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali» (O.M. 65/2022, art. 3, co. 2).