Scrutini fine primo quadrimestre: alunno “Non classificato” per troppe assenze da malattia non COVID. Legittimo?

Scrutini fine quadrimestre: ritorniamo sulla questione “non classificato”. Quando è il caso di inserirlo in pagella, quando no. Si tratta di una decisione “estrema” che anche a livello psicologico ed emotivo può avere una influenza sullo studente e sulla famiglia, soprattutto se l’alunno è stato assente per motivi non legati al Covid e quindi non tali da poter attuare la DDI.
Quando si parla di Scrutini, intermedi e finali, non si può non fare riferimento ai criteri di Valutazione prefissati dal Collegio Docenti, ed inseriti all’interno del piano triennale dell’Offerta formativa [PTOF]. In tempi di Pandemia che fortunatamente sembrerebbe, in Italia, aver avuto un’inversione di tendenza – tutti ci auguriamo che lo Stato di Emergenza non verrà rinnovato, normativa permettendo, dopo il 31 marzo 2022 -, allegato al PTOF, vi è il Piano per la didattica digitale integrata [piano DDI].
Questo documento viene redatto ed approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto; indica criteri e modalità di erogazione dell’attività scolastica, in modo integrato tra la consueta attività didattica in presenza e le attività didattiche a distanza, anche e soprattutto attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali.
DAD e DID – Differenza
- Attività didattica integrata: un gruppo di studenti svolge il normale orario delle lezioni in presenza e uno o più studenti, per ragioni mediche legate all’emergenza sanitaria (isolamento o quarantena stabiliti dalle autorità) segue le medesime lezioni a distanza;
- Attività didattica a distanza: tutti gli studenti di una o più classi svolgono attività didattiche a distanza, a causa della sospensione parziale o generalizzata della frequenza delle lezioni.
La DID, a differenza della DAD, integra momenti di insegnamento a distanza ad attività svolte in presenza, in classe o in altri ambienti della scuola. Un mix di stili di apprendimento tra l’aula fisica e l’aula virtuale.
Le questioni da analizzare sono fondamentalmente due:
- Il Non classificato [N.C.]: quando viene attribuito dal docente e/o dal Consiglio di Classe e se è legittimo. Stiamo parlando dei criteri di valutazione adottati dagli insegnanti.
- La possibilità di effettuare la DID per alunni positivi al COVID o in stato di malattia che non sia Coronavirus. La scuola, se non dà la possibilità di effettuare la DID per motivi non legati al Covid, offre almeno la disponibilità dell’istruzione domiciliare?
Criteri di valutazione – Vengono fissati dal Collegio docenti
La valutazione all’interno della singola istituzione scolastica deve essere coerente:
- con il piano triennale dell’offerta formativa;
- con la personalizzazione dei percorsi di apprendimento in base ai tempi di comprensione degli studenti;
- con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.
Il numero e le tipologie di verifiche e valutazioni cui sottoporre gli studenti rientrano nell’ambito dei “Criteri di Valutazione” fissati dalle Istituzioni scolastiche, nello specifico dal Collegio docenti. Articolazioni di quest’ultimo sono i Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari i quali stabiliscono, per ogni disciplina, i suddetti criteri – ed annesse griglie di valutazione -, concordati tra i vari docenti componenti. Spetta ai Consigli di classe e ai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, la valutazione periodica e finale degli alunni in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti.
Tali criteri di valutazione sono inseriti come già detto nel PTOF, quindi anche nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata. Vi sono quelli generali [pre-Pandemia] più quelli specifici per la DDI [post o durante pandemia]. Poi sta all’autonomia di ogni singola istituzione scolastica redigere un unico documento contenente criteri di valutazione generali e specifici per la DDI oppure più/differenti allegati.
È legittimo il Non Classificato?
Dalle consultazioni che abbiamo effettuato con decine di Docenti e Dirigenti ed analizzando numerosi documenti contenenti i criteri di valutazione dai siti web delle Istituzioni scolastiche il Non Classificato viene attribuito al verificarsi delle seguenti condizioni:
- l’alunno deve essere risultato sempre fisicamente assente e dunque privo di qualunque valutazione, anche isolata;
- la scuola deve aver attivato tutte le strategie possibili per riuscire a classificare l’alunno;
- il docente deve far riportare a verbale tale giudizio – N.C. – durante lo scrutinio e produrre motivazione per iscritto al Dirigente scolastico;
- come anticipato prima, i Docenti ed il Consiglio di classe in sede di valutazione devono attenersi ai criteri di verifica e valutazione [integrati da quelli afferenti la D.A.D.] stabiliti dal Collegio docenti.
Nonostante quanto appena evidenziato ribadiamo che il tutto è disciplinato e declinato nell’ambito dell’Autonomia di ogni singola istituzione scolastica che attraverso il Collegio Docenti fissa i Criteri di valutazione. D’altronde le ultime indicazioni sugli scrutini da parte del Legislatore risalgono a decine di anni fa con l’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001.
Quindi può anche essere contenuto nello specifico documento di Valutazione della scuola in oggetto un precetto che indichi espressamente che, in caso di scrutini periodici (non finali), un numero elevato di assenze che abbia sancito la non possibilità di acquisire elementi valutativi sufficienti, possa determinare la Non Classificazione dello stesso alunno.
Gli alunni in malattia, che sia COVID o meno, hanno diritto alla Didattica Digitale Integrata?
In base al decreto legge n. 1/2022 gli alunni positivi possono partecipare alla Dad/Did. Le nuove regole aggiornate al 3 febbraio 2022: con due o più positivi in Dad per 5 giorni solo i non vaccinati – Orizzonte Scuola Notizie
Anche se disciplinata, senza entrare nel dettaglio, dalla Legge, tale questione va comunque declinata nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata del singolo Istituto. Alcune scuole garantiscono la Dad agli alunni positivi al Covid, tramite disposizioni nel Piano DDI, altre tramite un Regolamento DDI d’istituto o attraverso circolari del Dirigente scolastico che a volte possono risultare più snelle e veloci dal punto di vista burocratico, quindi maggiormente efficaci. Ricordiamo che il Capo di Istituto deve garantire il diritto allo studio e contrastare in ogni modo la Dispersione.
Per quanto riguarda la malattia, non COVID, non è possibile consentire la DDI allo studente che si trovi nella condizione appena descritta. Il Decreto Legge n. 1/2022, di cui sopra, tratta una serie di disposizioni che riguardano solo il COVID e non le restanti malattie.
Istruzione domiciliare
Il servizio di Istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, i quali, a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza regolare della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi). Il servizio è erogato anche per periodi temporali non continuativi, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare, oppure siano previsti e autorizzati, dalla struttura sanitaria, eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare.
Le istituzioni scolastiche, su richiesta della famiglia supportata da certificazione medica rilasciata dal medico ospedaliero o comunque dai servizi sanitari nazionali, attivano progetti di istruzione domiciliare. Il progetto è elaborato dal consiglio di classe e approvato dagli organi collegiali competenti. È quindi un servizio aggiuntivo che può essere presente o meno nel piano triennale dell’offerta formativa.
Conclusioni
- Le azioni intraprese dal Docente e dal Consiglio di Classe sono legittime (l’attribuzione del N.C.) solo se declinate nei Criteri di Valutazione del Collegio Docenti.
- I genitori del figlio in stato di malattia, non COVID, su richiesta al Dirigente scolastico e se presente il servizio nel PTOF dell’Istituto, possono sollecitare l’attivazione del servizio di istruzione domiciliare, in quanto la Didattica Digitale Integrata per i casi di Malattia non COVID, non è attivabile. L’istruzione domiciliare si sostanzia principalmente nella didattica a distanza che non è concettualmente e nel pensiero comune quella degli ultimi due anni; anche se a livello pratico è la medesima cosa [utilizzo di nuove tecnologie così come riportato nell’art. 16 del DLgs 66/2017].
- Ci risulta che alcune istituzioni scolastiche, in accordo con le Regioni/USR di appartenenza, in presenza di certificazione del Medico che attesti la condizione di fragilità, non COVID, o impossibilità alla frequenza per malattia grave o meno, previa richiesta della Famiglia al Dirigente scolastico, permettono l’attivazione della Didattica Digitale Integrata*
*Abbiamo trovato in rete, nel sito istituzionale di una scuola, questa circolare:
Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) per alunni in quarantena o in condizioni di
isolamento fiduciario e per alunni fragili
In merito all’oggetto, si rammenta ai destinatari in indirizzo che in caso di assenze:
- per positività al Covid 19 o per isolamento fiduciario anche di singoli alunni, certificate con adeguata documentazione,
- per gli alunni fragili, per come previsto dalla normativa vigente (ex art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 – che richiama l’attenzione alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”)
- per gli alunni che si trovano in una temporanea condizione di impossibilità alla frequenza in presenza, per motivi di salute comprovati da certificazione medica, per periodi superiori a 10 giorni e inferiori a 30 (oltre il cui termine è prevista la possibilità di usufruire dell’istruzione domiciliare)
è prevista l’attivazione della Didattica Digitale Integrata.