Scrutini finali secondaria II grado, alunni con debito: corsi recupero e verifica finale. Chi fa cosa
Scrutini finali scuola secondaria di II grado, debiti formativi e sospensione del giudizio: chi può svolgere i corsi di recupero e chi verifica il superamento del debito formativo. Composizione consiglio di classe in sede di integrazione dello scrutinio finale.
Prima di entrare nello specifico dell’argomento, ricordiamo come avverrà, nel corrente anno scolastico, la valutazione nelle classi non terminali (dalla prima alla quarta) della scuola secondaria di II grado.
Valutazione a.s. 2020/21
Nel corrente anno scolastico, diversamente da quanto accaduto nell’a.s. 2019/20, al termine del quale tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva (OM n. 11/2020), a causa dell’emergenza sanitaria e dalla conseguente “prima applicazione della DAD”, i consigli di classe procedono alla valutazione finale secondo le norme ordinarie, per cui possono non ammettere gli studenti alla classe successiva ovvero sospendere il giudizio nei confronti degli allievi che presentino valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline. La sospensione del giudizio è prevista anche nel caso l’insufficienza riguardi il “nuovo” insegnamento di Ed. Civica.
Per le classi non terminali della scuola secondaria di II grado, come indica la nota del 6 maggio 2021, la valutazione:
- è effettuata ai sensi del DPR 122/09;
- (la valutazione) degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza;
- non può non tener conto della complessità del processo di apprendimento realizzatosi nel contesto dell’emergenza epidemiologica ancora in atto.
Alunni con voti inferiori a 6/10
Nello scrutinio finale, leggiamo nell’articolo 4/6 del DPR n. 122/09, nei confronti degli alunni che presentano una votazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, il consiglio di classe sospende il giudizio, per cui non formula immediatamente un giudizio di non promozione e comunica alle famiglie le valutazioni relative a tutte le discipline.
Conclusi gli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, ossia del debito formativo riportato dall’alunno, il consiglio di classe:
- verifica il recupero del suddetto debito;
- formula, in sede di integrazione dello scrutinio, il giudizio finale che, se positivo, determina l’ammissione dell’alunno alla classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico (per gli studenti del terzo e quarto anno).
Corsi di recupero
Organizzazione corsi
Le istituzione scolastiche, come prevede il DM 80/2007 e come leggiamo nell’OM 92/2007, sono tenute ad organizzare gli interventi didattici volti al recupero dei debiti formativi (interventi da concludersi entro la fine dell’anno scolastico) e, nell’ambito della propria autonomia, ne determinano le modalità di organizzazione e realizzazione, precisandone: tempi; durata; modelli didattico-metodologici; modalità di verifica; criteri di valutazione; modalità di comunicazione alle famiglie.
Ai fini dell’organizzazione dei suddetti interventi, inoltre, le scuole:
- possono prevedere un’articolazione diversa da quella per classe, purché si tenga conto degli obiettivi formativi che gli alunni devono conseguire (l’OM 92/2997 illustra alcune modalità);
- possono individuare e/o approvare anche modalità diverse e innovative di recupero attraverso l’utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o collaborazioni con soggetti esterni, volte a soddisfare gli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.
Docenti interessati
Gli interventi didattico-educativi di recupero (leggiamo nell’OM n. 92/2007):
- costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento (eccetto i casi in cui gli stessi siano effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al DM 47/06):
- sono svolti da docenti dell’istituto e, in secondo istanza, ricorrendo a docenti esterni e\o a soggetti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”, individuati secondi criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d’istituto.
I corsi di recupero dei debiti formativi, dunque, possono essere svolti da altri docenti dell’istituto (non appartenenti al consiglio di classe) ovvero da docenti esterni o ancora da soggetti esterni.
Compiti consiglio di classe
Sebbene i corsi di recuperano possano essere tenuti da docenti della disciplina/e, in cui l’alunno ha conseguito una valutazione insufficiente, non appartenenti al consiglio di classe, restano in capo a quest’ultimo le seguenti competenze:
- individuare, su indicazione dei docenti delle materie oggetto di recupero, la natura delle carenze che hanno determinato il debito formativo;
- indicare gli obiettivi dell’attività di recupero;
- verificare gli esiti della suddetta attività ai fini del recupero del debito formativo.
Le operazioni di verifica, dunque, sono svolte dal consiglio di classe, secondo il calendario definito dal collegio dei docenti, e sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. La verifica del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto (nota 699/2021).
Cosa fa la famiglia
La famiglia dello studente con votazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline, informata sui suddetti interventi di recupero contestualmente alla comunicazione delle valutazioni conseguite al termine dello scrutinio finale (vedi sopra), può decidere di non avvalersi delle attività di recupero organizzate dalla scuola, fermo restando che lo studente debba sottoporsi alle verifiche del consiglio di classe finalizzate ad accertare il recupero del debito formativo.
Tempistica
La citata verifica, da parte del consiglio di classe, così come la formulazione del giudizio finale, in sede di integrazione dello scrutinio finale, deve avvenire entro il 31 agosto dell’a.s. di riferimento e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Composizione consiglio di classe in sede di integrazione dello scrutino finale
Alla luce di quanto detto sopra e come leggiamo nell’articolo 8/6 della summenzionata OM 92/2007, la composizione del consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutino finale, è la medesima di quella che ha operato in sede di scrutinio finale. Pertanto, non è possibile, ad esempio, che il docente che ha tenuto il corso di recupero possa essere nominato per l’integrazione dello scrutino finale, qualora i colleghi delle discipline e del consiglio di classe interessati siano impegnati nell’esame di Maturità. In tal caso, si individuerà un giorno in cui è possibile svolgere il consiglio di classe (rispondiamo così a un quesito posto da una nostra lettrice).
Il citato articolo 8/6 prevede inoltre che:
- nel caso in cui alcuni componenti del consiglio di classe siano stati trasferiti ad altra sede scolastica o collocati in altra posizione ovvero posti in quiescenza, gli stessi possano essere richiamati e compete loro il rimborso spese;
- al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate;
- in ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.
La nota n. 7783/2008 ha chiarito che i suddetti componenti possono non accettare l’incarico. In tal caso si procede sempre alla nomina di un altro docente della medesima disciplina, secondo la normativa vigente.
Pagamento ore per corsi recupero
Le ore aggiuntive destinate al recupero suddetto sono retribuite nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale. Al riguardo ricordiamo che il CCNL 2016/18 ha istituito (articolo 40) il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, che resta finalizzato a remunerare (tra le altre cose) il personale per le seguenti finalità (riportiamo solo quella di interesse):
a) finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;
Il citato articolo 88 prevede che con il Fondo sono retribuite le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo. Tali attività sono parte integrante dell’offerta formativa dell’istituto, sono programmate dal collegio dei docenti in coerenza con il POF e con i processi di valutazione attivati.
Conclusioni
In definitiva, i corsi di recupero del debito formativo (per gli alunni con giudizio sospeso):
- sono organizzati dalla scuola;
- possono non essere seguiti dall’alunno, qualora la famiglia decida in tal senso, fermo restando che l’allievo deve svolgere le verifiche previste per il recupero del debito formativo;
- possono essere svolti da docenti esterni al consiglio di classe;
- costituiscono attività aggiuntiva di insegnamento e come tali retribuiti.
Conclusi i corsi, entra in gioco il consiglio di classe che, in sede di scrutinio finale, verifica il recupero del debito formativo e formula il giudizio finale.