Scrutini ed esami di Stato, partecipa anche il docente con supplenza Covid. Nota USR Piemonte

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I docenti supplenti Covid partecipano agli scrutini di fine anno e agli esami di Stato? Un dubbio che avevamo affrontato nei giorni scorsi e su cui è intervenuto l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte con una nota dell’8 giugno.

Il dubbio è sorto poiché i contratti Covid, coperti da appositi fondi, vanno fino al termine delle lezioni.

L’USR Piemonte così scrive:

Nel caso in cui il personale docente con contratto a tempo determinato con scadenza al termine delle lezioni (per la Regione Piemonte 8 giugno 2022), compreso quello con contratto sottoscritto ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del D.L. 73/2021 (organico aggiuntivo – ex organico COVID – finalizzato al potenziamento e recupero degli apprendimenti e che ha
avuto come conseguenza lo sdoppiamento della classe per tali finalità), debba essere utilizzato oltre tale data per il completamento delle operazioni di scrutinio finale e/o per gli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado, le istituzioni scolastiche dovranno procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro di “supplenza breve” del tipo “N19”.

Il contratto dovrà avere la durata minima necessaria a consentire allo specifico docente di presenziare agli scrutini finali e agli esami di Stato, nei quali è coinvolto. Non dovrà, in nessun caso, essere selezionata l’opzione di “Applicazione organico aggiuntivo Covid, art. 58, comma 4- ter, DL 73/2021”.

Dunque verrà stipulato un nuovo contratto di supplenza breve per la durata necessaria a completare le operazioni di scrutinio e degli esami.

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