Scrutini di domenica: la giornata lavorativa dovrebbe essere pagata di più
Nonostante le diffide, nonostante gli atti di rimostranza, alcuni dirigenti, solerti, come a Trieste, hanno deciso di mantenere ferma la loro decisione. Gli scrutini di domenica si devono fare, salvo alcuni casi dove tale riorganizzazione, dopo gli atti citati è stata revocata.
Nonostante le diffide, nonostante gli atti di rimostranza, alcuni dirigenti, solerti, come a Trieste, hanno deciso di mantenere ferma la loro decisione. Gli scrutini di domenica si devono fare, salvo alcuni casi dove tale riorganizzazione, dopo gli atti citati è stata revocata.
La motivazione adottata nella quasi totalità delle situazioni? Che alcuni componenti dei consigli di classe interessati sarebbero impegnati, il lunedì successivo, nelle riunioni per le commissioni degli esami di Stato. Riunioni che durano poche ore, tra le altre cose.
Avrebbe, il Dirigente, potuto procedere, nel caso di impossibilità, stante la situazione che si è determinata, con la sostituzione del docente impossibilitato a scrutinare la classe interessata per la partecipazione contestuale ad impegni correlati alle procedure degli esami di Stato? Ciò non è vietato, è già accaduto in passato ed anche durante la tornata di questi scrutini, seppur per altre ragioni, ma è accaduto.
Così come andranno verificate le singole incompatibilità orarie che eventualmente si sono determinate. Insomma, per dirla brevemente, i dirigenti, per “fare cassa” per non procedere ad eventuale sostituzione, dei pochi docenti interessati, o valutare situazioni organizzative diversificate, hanno deciso, in alcuni casi anche in via “punitiva” di procedere con la collocazione degli scrutini nella giornata domenicale, perché, tanto dicono, mica deve essere retribuita, no?
Probabilmente i "benefici" del risparmio minimo conseguiti con tale operazione, verranno meno, qualora si procederà nei Tribunali, contro tale situazione incredibile, perché il quantum complessivamente dovuto, incluse spese legali, rispetto al costo di una eventuale supplenza od integrazione retributiva per una chiamata di un docente della scuola interessata sarà certamente maggiore ecc.
Ma qualcuno si è mai domandato perché nella normativa scolastica non è contemplata la retribuzione per la giornata domenicale per i docenti? Semplicemente perché non sussiste il lavoro domenicale per i docenti, salvo casi sporadici, coincidenti con gite scolastiche e fondate sulla libera disponibilità dei lavoratori.
Dunque è stato introdotto nella scuola la possibilità del lavoro domenicale, a questo punto nulla osta, in teoria, che attività collegiali future possano anche essere collocate di domenica, stante il quadro che si è venuto a determinare ed a costo zero.
Eppure, si guarda tanto al modello aziendalistico, che di questo si prendono solo le situazioni reputate più convenienti, ma quando si tratta di riconoscere diritti, come maggiorazioni ecc per lavoro domenicale,che comunque nella scuola va respinto a prescindere, come sussistenti nella quasi totalità dei contratti collettivi di lavoro operanti nel privato, vige il vuoto.
La Cassazione, con la sentenza del 6 settembre 2007 n. 18708, ribadisce che il lavoro prestato di domenica , o comunque oltre il sesto giorno consecutivo, va retribuito con una maggiorazione , anche in assenza di specifica previsione contrattuale.
“ La maggiorazione per il lavoro prestato di domenica trova il suo fondamento legislativo, anche in mancanza di disposizione contrattuale e nonostante il previsto riposo compensativo, nell'art. 2109 c.c., comma 1, il quale, nel prescrivere che il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo settimanale "di regola coincidente con al domenica", implicitamente attribuisce al giorno della domenica una valenza superiore a quello degli altri giorni della settimana, recependo il consolidato costume sociale che vede nella domenica il giorno dedicato dal lavoratore al riposo ed alle attività sociali e culturali. Conseguentemente la giurisprudenza di questa Corte ha sempre riconosciuto al lavoratore che per legittime esigenze aziendali ha prestato lavoro nel giorno di domenica il diritto ad una maggiorazione di retribuzione per la maggiore penosità del lavoro domenicale a titolo indennitario (vedi Cass. n. 11611 del 2000, Cass. n. 11627 del 2000, Cass. n. 12852 del 2001). A non diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione al lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo. (…)".
Nonostante le diverse soluzioni date dalla giurisprudenza al fondamento della maggiorazione in esame, sta di fatto che la giurisprudenza è praticamente uniforme nel ritenere che, anche in mancanza di una espressa previsione contrattuale, il lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo o nel giorno domenicale deve essere retribuito in misura maggiore rispetto a quello ordinario. Il come? Potrà essere valutato anche in via equitativa in sede di contenzioso, che certamente arriverà, anche per mere e giuste ed inequivocabili ragioni di principio, perché si è de facto costituito un precedente che deve essere fermato.