Scrutini, corretta la partecipazione del docente di Attività alternativa a Religione Cattolica. Parere Avvocatura Trieste

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Viene diffuso dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia un parere sulla questione, per diversi aspetti ancora oggi dibattuta, sulla partecipazione dei docenti di alternativa ai consigli di classe e agli scrutini. L’atto viene inviato per conoscenza a tutte le scuole della regione del FVG ed alle organizzazioni sindacali e pertanto si ritiene utile condividerne i contenuti.

La questione oggetto del parere

Veniva formulata una richiesta di parere sulla partecipazione ai consigli di classe e scrutini dei docenti di attività alternative alla Religione cattolica. L’USR del FVG ricorda che “come noto, per quanto riguarda l’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, l’istituzione scolastica è tenuta ad offrire agli studenti che non si avvalgono dell’IRC quattro possibili opzioni:

1. Attività didattiche e formative.
2. Attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente.
3. Libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per il
secondo ciclo d’istruzione).
4. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Relativamente alla valutazione delle attività alternative, la Sentenza del TAR Lazio n. 33433/2010 ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, comma 1, e 6, comma 3, del D.P.R. n.122/2009”, che aveva disposto l’annullamento del Regolamento sulla valutazione, “nella parte in cui è stata apprestata, in sede di credito scolastico, una disciplina discriminatoria per i docenti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica”. La sentenza in parola ha ritenuto illegittimo il fatto che il docente di attività alternative sia escluso dagli scrutini, qualora possa fornire “elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno”. Secondo il Giudice Amministrativo, quindi, si verrebbe a creare una evidente
disparità di trattamento tra gli alunni che si avvalgono o meno dell’IRC. Successivamente si è espresso il Ministero dell’Istruzione con la nota Ministeriale n. 695 del 2012 che, rifacendosi alla sentenza in questione, ha precisato che “i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime”.

I docenti che svolgono attività di alternativa hanno diritto di partecipare a pieno titolo agli organi collegiali della scuola

“In coerenza con i principi generali, che escludono valore formativo alla mera assistenza di personale docente alle attività di studio e/o ricerca individuali, deve essere intesa l’indicazione contenuta nella nota dello Scrivente prot. 11212 del 2 novembre 2020, secondo cui i docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, al pari dei docenti incaricati dell’insegnamento della Religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi studenti che si avvalgono di detti insegnamenti”.

Il parere dell’Avvocatura Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

Il parere dell’Avvocatura triestina diffuso dall’Ufficio Scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia 12 gennaio del corrente anno sulla legittimità della partecipazione ai Consigli di classe ed agli scrutini dei docenti assegnati ad attività alternative alla Religione Cattolica in scuola secondaria di secondo grado è il seguente:

“Le norme emergenziali volte al contrasto del contagio COVID-19 non hanno alterato la composizione e la funzione degli Organi Collegiali della scuola declinate dalla normativa di ordine generale ben richiamata nella richiesta di parere che si riscontra. Resta pertanto fermo il principio secondo cui i docenti di attività alternative partecipano a pieno titolo ai Consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.

Per quanto riguarda lo studio individuale non assistito non pare che detta attività (in relazione alla quale nessun intervento formativo è somministrato) non si vede
cosa possa e debba essere valutato: si tratta all’evidenza di un’opzione che riserva all’autonoma responsabilità dello studente lo svolgimento dello studio, con l’unico vincolo di attenersi alle regole di disciplina e al corretto utilizzo dei locali e dei materiali a ciò destinati dalla scuola”.

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