Scrutini, Consiglio di Stato: nella secondaria di I grado la regola è la promozione. Quando scatta l’eccezione

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Non si ammette alla II media se la possibilità di recupero è sfavorevole

In ipotesi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l’ammissione alla classe successiva, mentre l’eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati, senza successo, tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (come prescritto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 62/2017) e solo se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero, in un più ampio periodo scolastico, risulti irrimediabilmente sfavorevole. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VI, sentenza n. 4107 del 26 giugno 2020).

La bocciatura in I media

Il TAR, in prima battuta, aveva respinto il ricorso riferito all’esito del mancato passaggio alla classe successiva (II media) di una minore. Il mancato passaggio era motivato dalla circostanza che il metodo di studio non fosse stato acquisito, nonostante si fosse impegnata in modo selettivo, dimostrando di avere acquisito parziali conoscenze ed abilità. Il Collegio Docenti aveva deliberato, tra i criteri per l’ammissione alla classe successiva della scuola secondaria di II grado, che la non ammissione sarebbe potuta conseguire da 3 insufficienze gravi (col voto di 4) e di 5 ulteriori insufficienze (col voto di 5), mentre, nella specie, l’alunna aveva riportato, alla fine del II quadrimestre della classe I, voti sufficienti in 8 materie, ma solo 3 insufficienze con voto 4, e 2 insufficienze meno gravi.

La normativa sull’ammissione alla classe successiva

La questione trova accoglimento presso il Consiglio di stato che, annullando la decisione del TAR, quindi ammettendo l’alunna alla II classe, ha richiamato l’art. 6 (Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo) del D.lgs. n. 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e della parte della circolare MIUR n. 1865/2017 riguardante l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado:

• Il comma I dell’art. 6 dispone che gli alunni della scuola secondaria di I grado sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del I ciclo, eccettuati alcuni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

• Il c. II statuisce che il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del I ciclo.

• Il III comma dell’art. 6 aggiunge, con riferimento all’ipotesi di mancato raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline, che nel caso ove le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il Consiglio di Stato osserva che ciò non avrebbe senso se, nei casi considerati, si dovesse pervenire necessariamente ed unicamente alla ripetizione dell’anno scolastico nella classe di provenienza, tenuto presente, oltretutto, che la disposizione fa riferimento anche alle valutazioni finali, cioè a quelle al termine del secondo quadrimestre, oltre che a quelle periodiche.

La valutazione dell’alunno in periodi più ampi di un anno

Il metodo di valutare lo studente sulla base di periodi più ampi del singolo anno è ammesso:

• nella lett. c) della nota MIUR 4.6.2019 n. 11981 con riferimento agli studenti delle scuole professionali;

• dalla circolare MIUR n. 1865/2017, che conferma l’interpretazione dell’art. 6, nel paragrafo riguardante la questione dell’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado: “L’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”.

L’ammissione alle classi successive nella secondaria di I grado

L’espressione della circolare n. 1865/17, secondo cui l’ammissione alle classi successive nella secondaria di I grado è “disposta”, in via generale, pure in ipotesi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, riconosce quindi, coerentemente all’art. 6 del D.lgs. n. 62/2017, di poter valutare sulla base di periodi più ampi di un singolo anno scolastico l’alunno che, nella I classe della scuola secondaria di I grado, non abbia conseguito, in tutto o in parte, quei livelli. L’espressione “disposta” sta a indicare che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline:

• la regola è l’ammissione alla classe successiva,

• l’eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l’attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall’art. 6, e solo se l’esito dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero, in un più ampio periodo scolastico, risulti irrimediabilmente sfavorevole.

L’ammissione dell’alunna

Il Consiglio di Stato ha quindi ammesso l’alunna alla classe II, riconoscendo illegittimo il giudizio svoltosi davanti al Tar (per violazione dell’art. 6, D.lgs. 13/04/2017, n. 62 e della circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865) nella parte aveva previsto che dalla mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, attribuita all’alunno, non possa necessariamente conseguire la non ammissione, piuttosto che l’ammissione alla classe successiva, prima di aver valutato l’esito delle misure di recupero da adottare obbligatoriamente ed, in caso di valutazione positiva di questo, del possibile conseguimento dei livelli indispensabili di apprendimento su scala biennale.

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