Scrutini classi intermedie 2021, sì alla bocciatura, ma tenendo conto dell’attuale situazione. La guida e le info utili [VIDEO]

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Il capo dipartimento del Ministero dell’Istruzione, Stefano Versari, in una nota inviata ai dirigenti scolastici, dà ulteriori indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale nelle classi intermedie per il primo e secondo ciclo di istruzione.

VIDEO GUIDA

NOTA

Il Ministero esorta le scuole a considerare nella valutazione degli alunni e degli studenti la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica.

Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico.

Valutazione nelle scuole del primo ciclo

Scuola primaria

  • La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l’attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica
  • Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
  • I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
  • La certificazione delle competenze, così come chiarito dal decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione

Scuola secondaria di primo grado

  • La valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza
  • Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva,
  • La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione
  • le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.
  • Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Valutazione scuola secondaria di secondo grado – classi non terminali

Scuola secondaria di secondo grado

  • Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza
  • Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, compresa l’educazione civica. Un voto inferiore a sei decimi per l’ed. civica comporta l’istituto della sospensione del giudizio. L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto
  • Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza
  • Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Valutazione nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti

La valutazione degli adulti frequentanti i Percorsi di istruzione di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, i Percorsi di istruzione degli adulti di primo livello e i Percorsi di istruzione di secondo livello si svolge ai sensi del DPR n. 263/12 secondo le disposizioni dettate con la nota DGOSV prot. n. 22381 del 31 ottobre 2019, ivi comprese quelle in essa richiamate, che si intendono confermate anche per l’a. s. 2020/2021 fatte salve, comunque, le disposizioni relative agli esami di Stato I e II ciclo come disciplinate rispettivamente con OM 52/21 e OM 53/21.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

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