Le azioni di sciopero, interessando un servizio pubblico essenziale, quello dell’istruzione, regolamentato dalla L. 146/90, art. 1, prevedono una serie di norme pattizie, definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, in cui si precisa che il diritto di sciopero deve essere esercitato in osservanza delle procedure e delle regole fissate dalla citata normativa.
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