Sciopero, norme su vigilanza minori durante refezione si applicano sia a convitti che a educandati

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L’art.2, comma 2, lett. A, punto a2) dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero firmato il 2.12.2020 riguardante la vigilanza sui minori durante i servizi di refezione si applica solo ai convitti e agli educandati?

L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2.12.2020 attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

Nel merito della problematica sollevata, l’ARAN rileva che l’art. 2, comma 2, lett. A, punto a2) non pone alcuna restrizione sulle tipologie delle istituzioni scolastiche coinvolte relativamente ai servizi di ristorazione, salvo le specifiche “ove funzionanti” e “nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio”.

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