Sciopero, nella scuola è ancora una forma di protesta riuscita? ARAN ne regola lo svolgimento

È verso la fine dell’ottocento che in Italia si parla di diritto di sciopero, anche se l’avvento del fascismo, cancellò la possibilità di manifestare con l’introduzione dell’art.18 della legge fondamentale 3 aprile 1926, n°563 che considerava lo sciopero come un reato penale.
L’ articolo 40 della Costituzione, sancisce che:
“il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. È quindi un diritto di tutti i cittadini e di conseguenza di tutti i lavoratori.
Nel 1990 con la legge del 12 giugno, n. 146 vengono stabilite le Norme sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e mantenendo fede a queste disposizioni, il 3 dicembre scorso è stato firmato tra l’Aran (Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le Organizzazioni sindacali, l’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.
Accordo Aran
L’accordo che hanno firmato le Organizzazioni sindacali con l’Aran, ha fatto sì che venisse garantito il diritto allo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto “Istruzione e Ricerca”, soprattutto dopo aver superato la proposta dell’ Aran in particolare sul versante della scuola, dove nei fatti si sanciva l’impossibilità di aderire allo sciopero per la maggioranza del personale docente e ATA, con l’ampliamento del novero dei servizi essenziali ed il conseguente ampliamento dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero. Si è giunti infatti, all’invito ai docenti di dichiarare la loro adesione allo sciopero, come espletato nel “Comparto Istruzione e ricerca accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero”, all’ art.3, comma 4 “Contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed educative”:
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.
Al citato articolo, al comma 6, si riporta che i Dirigenti scolastici, in base anche al personale che ha inviato adesione allo sciopero, dovrà individuare i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.
Il fine di questa procedura, è appunto quello di evitare che la scuola si trovi nel caos ma soprattutto di tutelare il diritto allo studio degli studenti e il diritto di sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici.
Ricordiamo che precedentemente, nel caso di uno sciopero indetto, agli studenti si dichiarava che non si assicurava il regolare svolgimento delle lezioni, ora, il comma 2 dell’articolo 3, dell’accordo prevede quanto segue:
“Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo di intesa, nel rispetto di quanto indicato al comma 1, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori”.
Lo sciopero come forma di protesta ha perso la sua valenza incisiva
Sono semplicemente una rimembranza del passato, le adesioni agli scioperi da parte del personale scolastico. Può apparire strano, ascoltare “scioperare non serve”, soprattutto se si pensa al fatto che gli scioperi, pur traendo la loro origine da esigenze economiche, ebbero una forte connotazione politica ponendo al centro i tre temi della libertà, della pace e del lavoro.
Le principali sigle sindacali per iscritti, CGIL CISL e UIL, non indicono uno sciopero generale unitario dal 2013 (di sole 4 ore e spalmato su quattro giorni). Per trovarne uno di un’intera giornata dobbiamo risalire al 16 Aprile 2002.
Sembra un secolo fa, ma era soltanto il 5 maggio 2015 quando il 64,89% del personale scolastico aderì allo sciopero contro la Buona Scuola proposta dal governo, e da allora, potremmo dire che adesioni così alte non si siano più registrate. Di fatto, nella scuola l’ultimo sciopero unitario risale proprio al 2015.
La percentuale di lavoratori della scuola che partecipano agli scioperi è sempre più esigua ad esempio agli scioperi indetti dai sindacati di base (Cobas, Unicobas, Cub, SISA, ecc..) partecipano in media dallo 0,5% all’1% della categoria, notevolmente in calo anche l’adesione degli scioperi dei sindacati rappresentativi Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Rua, Snals Confsal, Fgu e Anief, e in particolare a quelli dei Confederali.
Lo scorso autunno, definito “caldo “per le mobilitazioni da parte dei sindacati, in riferimento al ruolo centrale della scuola e di tutti i ritardi e incertezze dell’avvio del nuovo anno scolastico, il cui Covid 19 ha mostrato le fragilità, le adesioni allo sciopero, come registrato anche dal Miur, sono state le seguenti:
Sciopero dell’intera intera giornata per i giorni 24 e 25 settembre 2020 indetto da USB P-I Scuola, UNICOBAS Scuola e Università, Cobas Scuola Sardegna e da CUB Scuola Università e Ricerca (per la sola giornata del 25)
A tal proposito risulta che per la giornata del 24 settembre:
- le scuole che hanno comunicato i dati di adesione sono state 7.728 su un totale di 8.200 (94,24%);
- per quanto attiene il personale gli aderenti allo sciopero sono stati 3.709, cioè lo 0,38% delle 975.191 unità di personale tenuto al servizio. Questo numero non comprende le 57.857 unità di personale assente per altri motivi (es: malattia, ferie, permesso, etc…).
Per la giornata del 25 settembre:
- le scuole che hanno comunicato i dati di adesione sono state 7.680 su un totale di 8.200 (93,66%);
- per quanto attiene il personale gli aderenti allo sciopero sono stati 5.819, cioè lo 0,59% delle 980.961 unità di personale tenuto al servizio. Questo numero non comprende le 60.366 unità di personale assente per altri motivi (es: malattia, ferie, permesso, etc…).
I dati registrati dimostrano che lo sciopero come forma di protesta ha smarrito la sua vera natura anche se il malcontento tra i docenti cresce a dismisura. Infatti l’emergenza Covi ha dato origine ad una nuova classe sociale, “i tuttologi sulla professione dei docenti”, che annovera tra i suoi adepti politici, studiosi, esperti, psicologi e gente comune, ai quali va il merito di screditare continuamente la professionalità dei docenti. I “tuttologi” sono spesso intenti a dare indicazioni e a inventarsi nuove argomentazioni, frutto di esperienze nate da congetture mentali e dall’inesperienza sul campo, praticamente tutti sanno e parlano di scuola, senza averla mai vissuta, e senza sapere cosa significhi insegnare, intensificando sempre più il ruolo di baby parking o free time di cui si vuole investire la scuola.