Sciopero generale del settore “Istruzione”: adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

Quando l’azione di sciopero interessa il servizio pubblico essenziale, e tra questi, naturalmente c’è quello della scuola, denominato “istruzione”, così come previsto dall’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato nel rispetto più rigoroso delle regole e delle norme fissate dalla citata normativa. Perché siano assicurate le prestazioni pertinenti alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così come indicati dalla normativa citata, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge suindicata, il Ministero dell’Istruzione è invitato ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione degli scioperi alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo, ai lavoratori.
Efficace ottemperanza degli obblighi previsti in materia di comunicazione
Le istituzioni scolastiche avranno cura di usare e di mettere in atto tutte le eventuali soluzioni a loro disponibili (come, ad esempio, la pubblicazione sul sito web della scuola, avvisi leggibili nei locali della scuola) in modo da assicurare la più efficace conformità degli obblighi previsti in materia di comunicazione.
Le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero
Si ricorda inoltre, ai sensi dell’art. 5, che le amministrazioni “sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.
La procedura di acquisizione disponibile sul portale SIDI
Dette informazioni dovranno essere raccolte, seguendo regolarmente le analisi del relativo manuale, per il tramite della nuova procedura di acquisizione fruibile sul portale SIDI, al menù “I tuoi servizi”, nell’area “Rilevazioni”, entrando all’apposito link “Rilevazione scioperi web” e riempendo i campi attesi alle sezioni:
Numero del personale scioperante;
- Numero totale del personale;
- Numero del personale assente per altri motivi;
- Numero strutture interessate dallo sciopero espresse nel numero di plessi e di classi in cui si è registrata la totale e/o parziale riduzione del servizio.
Applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica
Al termine della rilevazione, come di consueto, sarà cura del Ministero dell’Istruzione rendere noti i dati complessivi di adesione trasferendoli sull’applicativo Gepas del Dipartimento Funzione Pubblica e pubblicandoli nella sezione “Diritto di sciopero” seguendo il percorso del sito Web del Ministero Argomenti e servizi/Sistema di istruzione/Diritto di sciopero e comunque raggiungibile all’indirizzo
Nella stessa sezione verrà pubblicata la presente nota ed ogni altra eventuale notizia riguardante lo sciopero in oggetto, compreso il dato di adesione.
Il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di competenza: il compito dei dirigenti scolastici
Analogamente, al fine di garantire la più ampia applicazione dell’indicazione di cui all’art. 5 citato, i Dirigenti scolastici renderanno noto il dato di adesione allo sciopero relativo all’istituzione scolastica di competenza pubblicandolo sul proprio sito istituzionale anche facendo ricorso all’apposito prospetto che sarà possibile estrarre accedendo alla funzione “Statistiche Scioperi Archiviati” disponibile nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi WEB” come descritto nel paragrafo 4.3.1 del relativo Manuale Utente.
Adempimenti previsti dal nuovo Accordo
I Dirigenti scolastici avranno cura di fare attenzione alle novità presenti tra gli adempimenti previsti dal nuovo Accordo, così come comunicato con nota 1275 del 13 gennaio 2021, in particolare nell’apposita materia:
- della raccolta delle adesioni;
- di informazioni da fornire all’utenza comprendente anche la valutazione motivata della potenziale riduzione del servizio;
- di informazione ai lavoratori;
- di pubblicazione del dato di adesione registrato dalla scuola nell’apposita sezione prevista.
L’obbligo di informazione all’utenza
I dirigenti scolastici potranno adottare le modalità che riterranno più opportune in merito all’obbligo di informazione all’utenza. I dirigenti scolastici hanno a disposizione, per ciascuno degli scioperi comunicati dal Ministero dell’Istruzione, una apposita scheda, precompilata e riassuntiva delle informazioni richieste dall’Accordo, casomai da integrare con quanto di loro competenza dall’istituzione scolastica. Qualora fossero adottate, in alternativa, eventuali altre soluzioni, è necessario e utile ricordare che le “motivazioni dello sciopero” potranno essere ricavate dalla annuncio da parte dell’organizzazione sindacale pubblicato all’indirizzo
Rappresentatività nazionale del sindacato promotore
Per la rappresentatività nazionale del sindacato promotore potranno essere consultate le apposite tabelle disponibili sul sito dell’ARAN (il Comparto scuola è alla pagina 7 e ss, l’Area dalla pagina 15)
Dati relativi all’ultima elezione della RSU
Per i dati relativi all’ultima elezione della RSU, invece, si dovrà far riferimento ai verbali trasmessi all’ARAN. I dati complessivi di adesione ai passati scioperi nazionali potranno essere ricavati interpellando i relativi avvisi diffusi sul sito di questo Ministero;
Dati di adesione ai precedenti scioperi a livello di scuola
I dati di adesione ai passati scioperi a livello di scuola sono fruibili consultando la sezione “Statistiche” presente nell’applicativo SIDI “Rilevazione scioperi web”. Comunque, i dirigenti scolastici dovranno completare il dato relativo all’utenza comunicando una attendibile valutazione prognostica circa la riduzione del servizio eludendo mere comunicazioni di carattere generale certamente poco funzionali all’istituzioni e, principalmente, all’utenza.
Dato di adesione allo sciopero secondo le modalità indicate nel Manuale utente
È utile, in questa procedura, fare attenzione all’attenta redazione del dato di adesione secondo le modalità indicate nel Manuale utente dell’applicativo “Rilevazione scioperi WEB” e nelle relative FAQ disponibili anche nell’apposita sezione del sistema SIDI