Sciopero e Dirigenti: comunicazione e il preavviso del lavoratore. Quando è comprimibile, la sentenza n. 23270/2020 del Tribunale di Roma IV Sezione Lavoro

In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico, tramite gli appositi strumenti di comunicazione interna (Sala Docenti Online o eventualmente circolari su supporto cartaceo), invita il Personale in servizio a comunicare, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione
Questa può esprimersi nella volontà di:
- aderire allo sciopero,
- non aderire,
- non aver ancora assunto alcuna decisione in merito.
In cosa consiste la “dichiarazione”
Recita l’Accordo: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo”. La dichiarazione di adesione dovrebbe, salvo le poliedriche interpretazioni (ciascuna di esse, naturalmente, di parte), per come formulato il periodo, essere irrevocabile e fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga, salvo alcune casistiche che, a seguire, saranno indicate. Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua – anche sulla base della comunicazione del personale, i nominativi del personale in servizio presso l’istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione. La sostituzione – come prevede e sottolinea l’eccellente regolamento del Liceo Scientifico e Linguistico “Antonio Vallone” di Galatina, diretto con eccezionale competenza dal Dirigente Scolastico professoressa Angela Venneri – è accordata solo nel caso sia possibile e viene comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
Modalità di comunicazioni degli scioperi alle famiglie degli studenti
Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, attraverso il proprio sito Internet e/o il Registro Elettronico, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:
- organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero;
- motivazioni poste alla base della vertenza;
- dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale e a livello di istituzione scolastica;
- numero di voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali promotrici dello sciopero nell’ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica;
- percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico di riferimento ed in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
- elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione.
I dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione
Sono il Dirigente e gli organi dell’amministrazione scolastica che rendono pubblici i dati attinenti all’adesione allo sciopero dopo la sua realizzazione e informano Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.
Misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio e la sentenza la RG n. 23270/2020 del Tribunale di Roma IV Sezione Lavoro
Il dirigente, senza incidere sull’esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 10, c. 5 – Accordo 2.12.2020). Tali misure sono adottabili proprio in ragione della particolare circostanza che le OOSS abbiano dato un congruo avviso dell’indizione dello sciopero. Sul tema legato alle “Misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio” è intervenuta una recente sentenza la RG n. 23270/2020 del Tribunale di Roma IV Sezione Lavoro la quale ha stabilito, in maniera inequivocabile, l’importanza della tempistica per garantire una idonea organizzazione dei servizi essenziali. La disciplina dettata dall’art. 2 1. n. 146/1990, evidenzia quanto sia necessario individuare la portata dei presupposti di fatto necessari per la proclamazione di uno sciopero senza preavviso. L’art. 2 1. n. 146/1990 stabilisce, infatti, che: “l. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell’articolo I il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell’articolo l, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo e con l’indicazione della durata dell’astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell’esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonché’ contenere l’indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell’articolo l, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell’articolo l, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché’ nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all’articolo 25 della medesima legge, sentire le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell’ambito dei servizi di cui all’articolo l, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette consentire gli adempimenti di cui al comma I del presente articolo. Tali misure possono disporre ‘astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l’individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica”.
La “ratio” della sentenza
Il giudice nella sentenza RG n. 23270/2020 del Tribunale di Roma IV Sezione Lavoro, sottolinea come il preavviso sia funzionale a garantire la predisposizione, da parte dell’amministrazione o dell’impresa erogatrice del servizio pubblico sospeso per effetto dello sciopero, delle misure necessarie a garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili, allo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto, nonché alla tempestiva informazione all’utenza, al fine di consentirle di usufruire di servizi alternativi. Il soddisfacimento di tali esigenze è tuttavia comprimibile a fronte di eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori che siano contraddistinti dal carattere di gravità.
Il requisito della gravità
Il requisito della gravità – sottolinea il magistrato nella sentenza – è stato dalla Commissione di garanzia ritenuto sussistente in un caso di morte di un lavoratore in conseguenza di un infortunio sul lavoro (delibera 23 gennaio 1997, n. 97/75), nel caso dell’incidente ferroviario verificatosi a Piacenza il 12 gennaio 1997 (delibera 21 maggio 1998, n. 98/274.93), nel caso dello sciopero nazionale del 20 dicembre 2016 di tutti i lavoratori del comparto marittimo e portuale, proclamato a seguito dell’incidente mortale in cui è stato coinvolto un lavoratore marittimo a bordo di una nave nel Porto di Genova e nel caso delle astensioni dal lavoro del personale addetto alla circolazione, di bordo, macchina, vendita e assistenza delle Società Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana a seguito delle aggressioni violente subite dal personale viaggiante. Si tratta di ipotesi in cui l’evento lesivo ha messo a repentaglio l’integrità fisica — e per certi versi anche l’integrità psichica, intesa nel senso di sentimento di angoscia generato dalla consapevolezza della probabile o certa esposizione ad accadimenti atti a provocare lesioni alla propria vita o alla propria integrità fisica – dei lavoratori, al punto da cagionarne anche la morte.
Per il magistrato “In quest’ordine di idee, l’evento lesivo dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori è grave, allorquando si concreti in un evento di danno o di pericolo concreto per l’integrità fisica e per la vita dei lavoratori, nel senso che, per le particolari circostanze di fatto e di tempo, si traduce in concreto in una effettiva messa in pericolo (con conseguente probabilità di lesione) dei detti beni giuridici; non quando un evento sia solo, in virtù della sua esistenza, in astratto potenzialmente lesivo del bene protetto dalla norma. A fronte della verificazione di gravi eventi lesivi, il legislatore ha dunque ritenuto di far prevalere il diritto a rivendicare maggiore tutela e sicurezza nell’ambito dell’attività lavorativa rispetto alle esigenze organizzative sottese al preavviso di dieci giorni, reputando comprimibili e il diritto dell’utenza di essere tempestivamente informata dello sciopero e quello dell’amministrazione o dell’impresa erogatrice del servizio pubblico di disporre di un più ampio lasso di tempo per predisporre le misure necessarie a garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili. Diversamente, la verificazione di eventi di pericolo astratto, atti solo potenzialmente a ledere l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori, non integra invece il requisito della gravità richiesto dall’art. 2, comma 7, l. n. 146/1990 per la sua applicazione”.
Tempi e durata
Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico). Nel corso dell’anno scolastico, deve comunque essere assicurata l’erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe. Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di servizio per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; sia nella fascia oraria antimeridiana che in quella pomeridiana.
Gli artt. 10 e 11 dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020 e le procedure di raffreddamento e di conciliazione
Per quanto attiene ogni ulteriore norma da rispettare in caso di sciopero e le procedure di raffreddamento e di conciliazione, si fa integrale riferimento agli artt. 10 e 11 dell’Accordo Nazionale 2 dicembre 2020.