Sciopero, dubbi interpretativi: non c’è l’obbligo per il personale scolastico di dichiarare o meno la propria adesione

Come è noto è entrato in vigore il nuovo testo sull’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca . E già stanno sorgendo problemi interpretativi in merito ad una questione da sempre controversa nella scuola. Il personale scolastico ha l’obbligo o meno di dichiarare la propria adesione o meno alla sciopero?
La pregressa disposizione
La vecchia disposizione prevedeva che in occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico invitasse in forma scritta il personale docente a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Dunque non emergeva alcun obbligo da parte del personale scolastico a dichiarare la propria adesione. Si parlava di invito.
Con la nuova norma rimane l’invito a dichiarare l’adesione non si parla di obbligo
Le norme contenute nel nuovo accordo entrato in vigore il 12 gennaio 2021 si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca, da ultimo elencate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva stipulato il 13 luglio 2016.
L’articolo articolo 3 comma 4 afferma che: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”. Dunque si parla di invito, come nella pregressa modalità. Ciò parrebbe significare che è obbligatorio da parte dell’Istituzione scolastica invitare il personale a dichiarare le proprie intenzioni, entro un termine perentorio di quattro giorni dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, ma non sussisterebbe da una corretta lettura della norma alcun obbligo del personale scolastico di dichiarare le proprie intenzioni.
Da rilevare che il comma comma 6 del citato articolo specifica altresì che “ I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano – anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 – i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell’art. 2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi”.
Per quanto concerne chi individuato come personale rientrante nel contingente minimo è stato specificato invece il diritto a ribadire, qualora avesse dichiarato l’intenzione di aderire allo sciopero, se aderirvi o meno, o in caso di essere sostituito, ciò perché si possa come Amministrazione garantire ovviamente la sussistenza del contingente minimo. Comunque sarebbe forse il caso e certamente auspicabile che le parti ,anche con una nota congiunta, che hanno sottoscritto l’Accordo comunicassero in modo chiaro e definitivo il senso della norma che hanno inteso sottoscrivere, per confermare o smentire quanto sta accadendo in una pluralità di casi, con interpretazioni che vogliono il personale scolastico come obbligato a comunicare le proprie intenzioni o meno. Cosa che a parere dello scrivente, dalla lettura dell’attuale norma conformemente alla pregressa sembra non essere mutato il concetto di invito in obbligo.