Come deve essere considerata l’assenza del personale della scuola che supera i limiti individuali previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2 dicembre 2020, art. 10 c. 6, lettera a)? Al quesito risponde l’Aran
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