Scelta sede Dirigenti Scolastici con legge 104, Tribunale rigetta reclamo Miur

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Nuova conferma e vittoria per l’avv. Giuseppe Versace, sul diritto di scelta tra le sedi disponibili dei Neo Dirigenti Scolastici, ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge 104/1992.

Il Tribunale di Reggio Calabria – sez. Lavoro, in composizione collegiale, con decreto di rigetto n. 98/2020, accogliendo la tesi dell’avvocato Giuseppe Versace, ha respinto il reclamo da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, confermando l’Ordinanza Accoglimento totale n. 18661_2019 del 4.11.2019, stabilendo che il reclamo è infondato, con la seguente motivazione:

Questo Tribunale, in composizione collegiale, si è recentemente espresso su identica questione oggetto dell’odierno giudizio ritenendo non condivisibile la tesi del Ministero reclamante che posticipa l’esercizio del diritto di scelta prioritaria della sede di servizio più vicina al domicilio della persona da assistere, di cui all’art. 33 comma 5 L. n. 104/1992, all’inquadramento dei vincitori del concorso per dirigente scolastico nei ruoli regionali. Il Collegio, condividendone il percorso logico giuridico, aderisce alle motivazioni già espresse dai giudici della Sezione, sia in composizione monocratica che in composizione collegiale.

L’art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992 prevede che il dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. La Corte Costituzionale ha chiarito che la previsione di cui al citato comma 5 dell’art. 33, al pari delle disposizioni sui permessi mensili retribuiti di cui al comma 3, rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell’assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie “resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap” (Corte Cost. n. 213/2016; n. 203/2013; n. 19/2009; n. 158/2007 e n. 233/2005). Il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale, ivi compresa la comunità familiare.

La Corte di Cassazione (Cass. n. 6150/2019 cit.) ha, invero, ribadito che non vi è “dubbio che tale diritto non sia incondizionato (come reso evidente dall’inciso “ove possibile” contenuto nella norma) ma debba essere oggetto di un bilanciamento con altri diritti e interessi del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 41 Cost.. Tale bilanciamento, come già statuito da questa Corte (Cass. n. 24015 del 2017; n. 25379 del 2016; n. 9201 del 2012), dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte”; il diritto non è assoluto e privo di condizioni e implica un recesso del diritto stesso, ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività (Cass. 25/01/2006 n. 1396 e Cass. 27/03/2008 n. 7945)”.

P.Q.M. Il Tribunale in composizione collegiale, quale Giudice del lavoro, letto l’art. 669 terdecies c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
– rigetta il reclamo; – spese al merito; – dichiara sussistenti gli estremi per il pagamento aggiuntivo a carico della reclamante soccombente degli importi di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1 comma 17 L. n. 228/2012, in misura pari al contributo dovuto per il corrente reclamo. “

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