Scatti stipendiali: valgono anche gli anni di servizio alla paritaria? Miceli (Anief): “La partita è aperta, cosa possono fare gli insegnanti”

Sarebbero oltre 300 mila gli insegnanti che, in Italia, lavorano o hanno lavorato nelle scuole paritarie: chi per vocazione, chi, invece, per iniziare la propria carriera professionale. Si tratterebbe di quasi la metà del corpo docente in Italia a cui, al momento del passaggio in ruolo, non sono stati riconosciuti gli anni di servizio presso le scuole paritarie ai fini degli scatti stipendiali e, dunque, per la ricostruzione di carriera.
Lo scorso 14 Agosto, il Tribunale di Padova ha emesso un’ordinanza di remissione alla Corte di Giustizia Europea per l’interpretazione e l’applicazione di una serie di norme che riguardano gli anni di servizio svolti nelle scuole paritarie.
L’ordinanza di remissione arriva dopo che la magistratura italiana, con le sentenze della Corte di Cassazione del 2019 e del 2021 e con la sentenza della Corte Costituzionale del 2021, aveva affermato, in modo inequivocabile, che i servizi prestati nelle scuole paritarie non potessero essere valutati ai fini della ricostruzione della carriera. Ciò, nonostante l’identità del piano dell’offerta formativa, dei titoli di studio rilasciati e della natura del servizio espletato, per l’assenza di una norma specifica, dovuta ad un mancato adeguamento del legislatore dopo la riforma del Sistema Nazionale di Istruzione del 2000.
Si riapre la partita
“La questione sembrava totalmente chiusa” spiega l’avvocato Walter Miceli (Anief) durante la diretta organizzata da Orizzonte Scuola. Tuttavia, la recente ordinanza di remissione alla Corte di Giustizia Europea (CGUE) riapre la questione.
“Il Tribunale di Padova – continua l’avvocato Miceli – ha sollevato una complessa e articolata questione di interpretazione alla Corte di Giustizia Europea e, quindi, la questione è di nuovo, totalmente, aperta, perché le pronunce della CGUE hanno efficacia vincolante per tutti i magistrati dell’ordinamento nazionale”. Ciò significa che una pronuncia positiva della Corte di Giustizia Europea vincolerebbe i giudici italiani a riconoscere, in sede di ricostruzione di carriera, anche gli anni di servizio prestati presso le scuole paritarie.
La vicenda, in linea generale, sembra ricalcare quella della carta del docente. “La magistratura italiana – ricorda Miceli (Anief) – aveva detto che la carta del docente non potesse essere attribuita ai docenti assunti con contratto a tempo determinato, poi la questione è stata sollevata di fronte alla CGUE che si è espressa a favore. Ecco che la magistratura italiana, allora, ha iniziato ad accogliere i ricorsi degli insegnanti precari e il legislatore si è adeguato. L’auspicio è che, anche in questo caso, ci possa essere un intervento in autotutela da parte del legislatore italiano”.
Cos’è la ricostruzione di carriera
Ci si riferisce alla valorizzazione del servizio svolto, con contratti a tempo determinato, prima della definitiva assunzione a tempo indeterminato e, dunque, al passaggio di ruolo. Tale riconoscimento dei servizi preruolo è funzionale alla collocazione nei gradoni stipendiali: più sono gli anni di servizio svolti, maggiore è il livello del gradone stipendiale al quale ci si colloca.
“Ciò si basa sul presupposto – precisa l’avvocato Miceli (Anief) – che la prestazione di lavoro continuativa migliora la qualità dell’insegnamento: un insegnante con un’esperienza maggiore deve essere retribuito di più. Quindi si tratta di valutare se il servizio svolto nelle scuole paritarie possa o non possa essere ritenuto equivalente, dal punto di vista dell’impegno, dei requisiti, della qualità dell’insegnamento, a quello svolto presso le scuole statali”.
La questione, allora, riguarda l’interpretazione dell’art. 485 del Testo Unico Scuola, il quale riconosce, in sede di ricostruzione della carriera, i servizi prestati a tempo determinato nelle scuole statali, nelle scuole pareggiate, nelle scuole elementari parificate, nelle scuole sussidiarie e nelle scuole popolari. Queste tipologie di scuole (pareggiate, parificate, sussidiarie e popolari) sono poi confluite, con la legge n. 62 del 2000 e con il DL 27 del 2006, nell’unica categoria delle scuole paritarie ricondotte nell’alveo del Sistema Nazionale di Istruzione. In breve, l’istruzione pubblica è un servizio essenziale che può essere erogato sia dalle scuole statali, sia dalle scuole paritarie qualora rispettino una serie di criteri individuati dalla legge (ad esempio, l’equivalenza dell’offerta formativa, l’accoglienza degli studenti con disabilità, l’abilitazione del personale docente, gli standard di insegnamento).
“Questo riconoscimento – spiega l’avvocato – della parità di condizione tra scuole paritarie e scuole statali ha indotto il legislatore, con la legge n. 255 del 2001, a ritenere i servizi di insegnamento prestati a tempo determinato nelle scuole paritarie pienamente valutabili ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e cioè ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato. Per queste ragioni, in un primo momento, la giurisprudenza aveva affermato che la normativa doveva essere interpretata in chiave evolutiva e quindi il riferimento al riconoscimento dei servizi prestati nelle scuole pareggiate doveva riferirsi alle scuole paritarie”. Questo fino alle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.
E, dunque, verranno riconosciuti gli anni di servizio prestati nelle scuole paritarie?
“Gli insegnanti – conclude l’avvocato Miceli (Anief) – corrono un rischio: vedere i propri emolumenti ,che possono derivare da una diversa ricostruzione di carriera, vanificati dalla prescrizione quinquennale“.
Se, infatti, è vero che il servizio prestato non è soggetto a prescrizione e, dunque, si può sempre rivendicare una maggiore anzianità di servizio, i benefici economici derivanti dal maggior riconoscimento del servizio sono, invece, soggetti alla prescrizione quinquennale. In linguaggio giuridico, per prescrizione si intende l’estinzione di un diritto nel caso in cui il titolare non lo eserciti per il termine determinato dalla legge.
“Gli insegnanti si devono affrettare a interrompere la prescrizione efficacemente: non è sufficiente una semplice letterina, ma devono indicare i servizi per cui si chiede di interrompere la prescrizione e le motivazioni. Poi, è evidente, la partita dovrà giocarsi in Corte di Giustizia Europea”.
Scarica l’ordinanza di remissione alla Corte di Giustizia Europea
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