Scatti anzianità precari, Anief: riconosciuti anche agli eredi
Comunicato ANIEF – Ai precari della scuola, docenti e ATA, il Ministero non riconosce il diritto alle progressioni stipendiali, gli scatti di anzianità calcolati in base agli anni di servizio effettivamente svolti anche se con contratti a termine.
È notizia di qualche giorno fa che in Lombardia una madre di una docente deceduta ha ottenuto in tribunale il diritto agli scatti di anzianità mai riconosciuti alla figlia proprio perché il suo contratti erano tutti a tempo determinato. Un diritto violato riconosciuto dal Tribunale nel rispetto della normativa comunitaria che lo Stato italiano viola da ormai 20 anni e cui va applicata la prescrizione lunga decennale, proprio perché è credito da violazione di norma comunitaria. Marcello Pacifico (Anief): “Dietro i contratti a termine ci sono storie di Lavoratori cui da sempre il Miur nega pari dignità rispetto al personale di ruolo. Come sindacato sentiamo continuamente storie di sacrifici, di professionalità non ricompensata e diritti violati. Il contratto nazionale di categoria deve rispettare tutti i lavoratori e riconoscere pari dignità ai precari, porteremo anche la loro voce ai tavoli della trattativa, probabilmente saremo l’unico sindacato a chiedere di rispettare questo principio, ma lo faremo come sempre a testa alta perché per noi dietro quei contratti precari ci sono persone, ci sono Lavoratori, con la lettera maiuscola!”.
Ci sono delle sentenze che hanno un sapore particolare: il sapore amaro del continuo e puntuale sfruttamento del lavoro precario da parte del Ministero dell’Istruzione a danno di una lavoratrice della scuola che da circa 10 anni prestava il proprio servizio a termine, licenziata a giugno e riassunta dopo qualche mese, ma pagata mensilmente e per tutti gli anni di servizio come se fosse al suo primo incarico, senza esperienza alcuna, perché è questo che prevede il contratto nazionale per i lavoratori precari della scuola; questo sapore amaro di ordinario sfruttamento del lavoro precario nella scuola pubblica italiana è stato reso ancora più amaro dal decesso della giovane docente, venuta a mancare ancora precaria. Ma la madre decide di non rassegnarsi alla palese violazione dei diritti della propria figlia e agisce comunque in tribunale contro il Ministero dell’Istruzione in “qualità di erede universale” per ottenere giustizia a nome della figlia, per restituirle in tribunale la dignità di lavoratrice con esperienza decennale che doveva essere retribuita diversamente, come avrebbero retribuito un docente di ruolo, mentre lo Stato italiano e il CCNL le avevano negato per tutto il suo periodo di lavoro il giusto riconoscimento della propria professionalità e il tribunale le dà ragione.
La madre, infatti, si legge in sentenza, “ha ampiamente documentato i reiterati servizi di insegnamento a tempo determinato svolti” dall’insegnante “in relazione ai quali la stessa ha maturato un diritto di credito per differenze retributive relative a scatti di anzianità mai percepiti. In particolare la ricorrente ha indicato la classe di concorso nella quale la figlia era abilitata e ha elencato in maniera puntuale gli anni scolastici dalla stessa svolti e per i quali chiede il riconoscimento ai fini della progressione di carriera, producendo altresì i relativi contratti”.
LA DISPARITÀ DA EVITARE
Il giudice del lavoro nella sentenza rileva senza ombra di dubbio “l’oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, in assenza di “ragioni oggettive”, con conseguente violazione del principio di non discriminazione” che è sancito da una Direttiva Comunitaria, la 1999/70/CE.
In sentenza si legge a chiare lettere come “ai sensi del combinato disposto dell’art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell’art. 11, comma 14 della legge 124/1999 – ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio per la collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, il periodo di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto durata di almeno 180 giorni, oppure se è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. Sulla base di tale principio, il giudice decide di “ricostruire la retribuzione spettante nel corso dei vari periodi di servizio a termine, prima ed a prescindere dall’eventuale immissione in ruolo”, disapplicando, quindi, quanto indicato dal Contratto collettivo nazionale del lavoro in relazione agli stipendi dei lavoratori precari, perché una norma interna o pattizia non può confliggere con norme superiori di natura vincolante, come una direttiva comunitaria, appunto.
IL PARERE DEL PRESIDENTE ANIEF
“Lavoriamo ogni giorno – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – al fianco dei lavoratori precari della scuola, li supportiamo nel loro iter e ascoltiamo le loro storie di ordinario sacrificio, di giornate di lavoro che iniziano alle 3 di mattina per prendere il treno e andare a lavorare in una provincia diversa, di speranze deluse in attesa di un’immissione in ruolo che non arriva mai, di timori per il proprio futuro. Dietro i contratti a termine ci sono storie di Lavoratori cui da sempre il Miur nega pari dignità rispetto al personale di ruolo. Il contratto nazionale di categoria deve rispettare tutti i lavoratori e riconoscere pari dignità ai precari, lo Stato deve assumerli dopo 36 mesi di servizio, il contratto deve riconoscere loro scatti di anzianità, ferie, permessi retribuiti. Porteremo anche la loro voce ai tavoli della trattativa, probabilmente saremo l’unico sindacato a chiedere di rispettare questo principio, ma lo faremo come sempre a testa alta perché per noi dietro quei contratti precari, dietro le “tessere” sindacali dei precari ci sono persone, ci sono Lavoratori che ogni giorno con il loro impegno e la loro professionalità permettono il normale svolgimento delle lezioni in tutta Italia e sono Lavoratori, appunto, con la lettera maiuscola!”.
IL PARERE DELLA CASSAZIONE
Il riferimento decisivo, ai fini dell’accoglimento del ricorso condotto dall’erede universale, è stata dunque la sentenza della Cassazione n. 22558/2016, ha enunciato il seguente principio di diritto: «La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato». E la Cassazione ha anche chiarito sin dal 2011 che per quanto riguarda il riconoscimento degli scatti di anzianità, il principio vale sempre e non si applica la prescrizione breve, quinquennale, perché il credito vantato non è meramente retributivo, ma deriva da violazione di direttiva comunitaria, ed è quindi soggetto a prescrizione ordinaria decennale.