Scarsa utilità dei recuperi di settembre. Lettera
Inviato da Francesco Capodieci – Spettabile Redazione, condivido appieno le riflessioni espresse dal prof. Lucio Garofalo nella lettera “La DaD (didattica a distanza) ha solo esteso la distanza!” (“Orizzonte Scuola” del 19 giugno), circa la scarsa utilità dei recuperi di settembre per gran parte di quegli alunni che, senza alcun merito, sono stati promossi grazie alla ben nota ordinanza ministeriale n. 11 del 2020.
I recuperi, a mio avviso, possono risultare efficaci se riguardano un numero limitato di discipline e se prevedono una valutazione finale, con possibili ricadute negative sul percorso scolastico dello studente; due condizioni non previste dall’ordinanza ministeriale n. 11. In base a essa i consigli di classe, in sede di scrutinio finale, hanno dovuto ammettere alla classe successiva anche alunni con otto-dieci gravi insufficienze, solo perché non si erano mai ritirati ufficialmente dalla scuola e avevano riportato qualche valutazione – ancorchè negativa – durante l’anno scolastico. Anche per loro si è dovuto compilare il “Piano di apprendimento individualizzato”, ovvero il Pai (da non confondere con il Pia e con il Pei!), con l’indicazione, “per ciascuna disciplina, degli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva (…)”.
Ma si può ipotizzare che “ragazzi disabituati allo studio, che creano solo confusione ed arrecano disturbo, non hanno voglia di seguire le lezioni in aula e on-line” – come giustamente osserva il collega Garofalo – possano per incanto trasformarsi e recuperare – prima del nuovo anno scolastico, o nel corso di esso – le tante insufficienze collezionate nel 2019-2020? L’ordinanza ministeriale n. 11 non sembra neppure prendere in considerazione l’eventualità – tutt’altro che remota – del mancato recupero da parte dell’alunno. L’importante è che tutti siano comunque promossi, indipendentemente dall’impegno profuso durante il primo quadrimestre in classe, nei tre mesi di didattica a distanza e nei recuperi settembrini. Lo esige quella logica ministeriale buonista ben lontana dallo spirito della Costituzione, il cui art. 34 non garantisce la promozione a ogni studente, ma riconosce solo ai “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi” il “diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”.