Sanzioni disciplinari, procedimenti di competenza del DS e dell’ATP. Le linee di indirizzo dell’USR Toscana

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L'USR Toscana, con la nota  n. 4406 del 07/04/2016, ha fornito delle linee di indirizzo, cui devono attenersi i dirigenti scolastici in caso di procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico. 

L'USR Toscana, con la nota  n. 4406 del 07/04/2016, ha fornito delle linee di indirizzo, cui devono attenersi i dirigenti scolastici in caso di procedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico. 

Il riferimento normativo, come leggiamo nella nota, è l'articolo 55-bis del  d.lgs n. 165/01.

La procedura da seguire si differenzia nei tempi e nell'organo competente, a seconda della sanzione da comminare, ragion per cui è bene che il DS faccia preliminarmente una valutazione della gravità del fatto commesso dal dipendente.

Se la sanzione da comminare va dall'avvertimento scritto alla sospensione sino a 10 giorni, la competenza è del dirigente scolastico.

Se la sanzione da comminare è la sospensione superiore a 10 giorni, la competenza è del dirigente dell'Ambito territoriale competente.

Nel primo caso, il dirigente scolastico deve rispettare la seguente tempistica:

  • notificare la contestazione d'addebito non oltre 20 giorni dalla conoscenza del fatto;
  • convocare il dipendente per il contraddittorio con un preavviso di 10 giorni;
  • concludere il procedimento (sanzione o archiviazione) entro 60 giorni.

I poteri, di cui il DS dispone in casi del genere, sono: 

  • poteri di indagine  per l’acquisizione degli elementi necessari alla valutazione dei fatti, per poi dar luogo al procedimento disciplinare;
  • poteri di verifica riguardo alla professionalità e rendimento del docente o personale ATA (le condotte ai doveri e agli obblighi contrattuali sono passibili di procedimenti disciplinari, in genere quelli di competenza del DS).

Nel caso in cui il DS, in seguito alla valutazione preliminare dei fatti, ritenga che la sanzione da comminare non rientri tra quelle di sua competenza, entra in "gioco" il dirigente dell'Ambito Territoriale. In questo caso, il dirigente scolastico, entro 5 giorni dalla conoscenza del fatto, trasmette la documentazione all’ufficio per i procedimenti disciplinari costituito presso l’ambito territoriale di competenza e, contestualmente, ne informa il lavoratore.

L'ufficio responsabile del procedimento avvierà i suoi adempimenti, con la seguente tempistica:

  • 40 giorni per la contestazione d'addebito;
  • 20 giorni di preavviso per il contraddittorio;
  • 120 giorni per la conclusione del procedimento.

 

La nota in questione fornisce, inoltre, le indicazioni relative agli uffici da contattare per i procedimenti disciplinari.

Presso l'USR Toscana: Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari per il personale del comparto ministeri e quello per il personale con qualifica dirigenziale, che svolge anche attività di consulenza in materia, come anche il Corpo ispettivo.

Presso  ciascun Ambito Territoriale dell'USR: Uffici Competenti per i Procedimenti Disciplinari per il personale del comparto scuola.

I dirigenti scolastici, si precisa ancora, pur avendo la possibilità di chiedere l'intervento del dirigente tecnico sia in fase di accertamento dei fatti che nel corso del procedimento, devono farlo solo in casi eccezionali, solo quando, in seguito alla sanzione disciplinare, persiste la situazione di disagio, inefficienza o pericolo o quando (molto di rado) l’accertabilità dei fatti presuppone professionalità specifiche non rinvenibili nell’organizzazione interna.

E' chiaro che le sopra riportate indicazioni, pur essendo fornite da un USR in particolare, sono utili anche per i dirigenti scolastici di altre Regioni italiane.

 

 

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