Sanzione per rinuncia da GPS: no supplenze al 30 giugno o 31 agosto. Deve esserci ALERT nel sistema

La sanzione per la rinuncia ad una supplenza da GPS consiste nell’impossibilità di ottenere supplenze al 30/06 e al 31/08, indipendentemente dal numero di ore del nuovo incarico.
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Per motivi economici ho dovuto rinunciare ad una chiamata GPS. Sto ricevendo convocazioni fino al 30 giugno per poche ore ( 1 o 5 ore) da GI. Essendo poche ore e quindi non la cattedra completa posso accettare?
La sanzione prevista per la rinuncia ad una supplenza da GaE o GPS, ai sensi dell’articolo 14/1, lettera a), dell’OM 88/2024, consiste nell’impossibilità di ottenere supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, per l’a.s. di riferimento, sulla base delle GaE, delle GPS e, in caso di esaurimento delle GPS, dalle GI, per tutte le classi di concorso/posti/gradi di istruzione cui si ha titolo. Quindi, chi rinuncia ad una supplenza da GaE/GPS non potrà ottenere, per l’a.s. di riferimento, alcuna supplenza al 30 giugno o al 31 agosto da nessuna graduatoria di inserimento.
Quanto detto a prescindere dal numero di ore della nuova supplenza. Nel succitato articolo 14/1, lettera a), dell’OM 88/24, infatti, non si fa distinzione in base al numero di ore ma si dispone solo quanto detto sopra:
a) la rinuncia, prevista all’articolo 12 comma 11, all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento;
In definitiva, la nostra lettrice non può accettare le supplenze al 30 giugno che le stanno offrendo da graduatoria di istituto, indipendentemente dal fatto che trattasi di spezzoni orario. Probabilmente, la lettrice continua ad essere convocata perché la sua rinuncia non è stata ancora comunicata al sistema informativo del Ministero.
Riportiamo di seguito, per completezza di informazione, tutte le previste sanzioni in caso di supplenze attribuite da GaE e GPS.
Sanzioni supplenze GaE/GPS
Queste le sanzioni previste in caso di assegnazione della supplenza da GaE o GPS, ai sensi del suddetto art. 14:
- la rinuncia alla supplenza conferita (tramite il sistema informatizzato) o la mancata presa di servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle stesse, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 30/06 e al 31/08, da GAE e GPS nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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