Salta la supplenza perché non gli viene riconosciuto il punteggio di un titolo e chiede accesso agli atti, ma la scuola lo nega. È lecito? Ecco cosa hanno detto i giudici

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Una lavoratrice ha presentato ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, gli Uffici scolastici territoriali e la scuola, contestando il mancato riscontro alla sua richiesta di accesso agli atti. L’istanza era finalizzata a ottenere documentazione utile per dimostrare l’illegittima decurtazione del punteggio nelle graduatorie ATA, che le aveva impedito la stipula di un contratto.

Trascorsi 30 giorni senza risposta, la ricorrente ha ritenuto violati gli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, che garantiscono l’accesso ai documenti amministrativi per tutelare diritti o interessi giuridicamente rilevanti. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, sostenendo di aver già fornito risposta tramite PEC inviata al legale della ricorrente.

La decisione del TAR

Con la sentenza n. 05464/2024 del 17 dicembre 2024, il TAR del Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l’Amministrazione avesse già risposto nei termini previsti dalla normativa.

Motivazioni del diniego

Il TAR ha evidenziato che:

  • la procedura di valutazione del punteggio della ricorrente è stata condotta sulla base della documentazione già in suo possesso;
  • l’Amministrazione non è rimasta inerte, avendo fornito risposta prima della presentazione del ricorso;
  • non vi era, quindi, alcuna violazione del diritto di accesso, poiché la documentazione richiesta era stata già trasmessa o era comunque conoscibile dall’interessata.

Legittimità del diniego dell’accesso agli atti

Il TAR ha chiarito che, quando i documenti richiesti sono già nella disponibilità del richiedente, l’Amministrazione può legittimamente negare l’accesso, non essendo tenuta a fornire nuovamente atti già noti al destinatario.

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