Ruoli da GPS sostegno prima fascia per il 2022/23: chi può sperare nell’assunzione, quando si presenterà domanda, per quale provincia. FAQ

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Le immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2022/23, in caso di posti rimasti vacanti e disponibili, saranno seguite da una fase straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sostegno. Le nostre FAQ: dalla partecipazione alla procedura al contratto a tempo determinato, dal periodo di prova alla conferma in ruolo.

FAQ

Normativa 

D. Per l’a.s. 2022/23 è prevista nuovamente una fase straordinaria di assunzioni? Qual è il riferimento normativo?

R. Sì, anche per l’a.s. 2022/23 è prevista una fase straordinaria di assunzioni, ai sensi dell’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato la procedura prevista dall’articolo 59/4 del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/221.

D. Cosa dispone la suddetta normativa?

R. La normativa dispone che, in caso residuino posti di sostegno dalle immissioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM), gli stessi sono assegnati agli aspiranti inclusi nelle GPS prima fascia sostegno con contratto a tempo determinato.

D. Non sono previste assunzioni da GPS prima fascia posto comune?

R. No, la proroga della disposizione di cui al citato DL 73/2021 riguarda i soli posti di sostegno.

Call veloce e ordine assunzioni

D. Si svolgerà la “Call veloce”? Se la risposta è affermativa, precederà le assunzioni da GPS? 

R. La “Call veloce” è stata sospesa (dal suddetto DL 73/2021) per un solo anno scolastico, per cui, per le immissioni in ruolo a.s. 2022/23, si svolgerà. Dopo la call veloce, se dovessero residuare ancora posti vacanti sul sostegno, si potrà attingere dalle GPS prima fascia.

D. Qual è l’ordine delle assunzioni? 

  1. immissioni in ruolo da GaE (50%) e da GM (50%) [fase ordinaria immissioni in ruolo]
  2. Call veloce
  3. assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia

Procedura 

D. Cosa comporta essere assunti da prima fascia sostegno GPS? E’ una assunzione sicura?

R. La procedura prevede l’assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, nel corso del quale gli aspiranti svolgono il percorso annuale di formazione e prova, superato il quale sostengono la prova disciplinare. Superato il predetto percorso e superata la predetta prova, gli aspiranti sono immessi e confermati in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

Domanda partecipazione 

D. Come si partecipa alla procedura?

R. Per partecipare alla procedura, si deve presentare domanda, tramite Istanze Online, secondo la tempistica che sarà indicata dal MI.

Nei prossimi giorni si svolgono le immissioni in ruolo della fase ordinaria (vedi date e avvisi USR), poi ci sarà la call veloce, poi le assunzioni da GPS. Consigliamo di seguire costantemente le comunicazioni del relativo Ufficio Scolastico.

D. La domanda è la medesima di quella per l’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 da GaE e GPS?

R. Sì, la domanda è la medesima. Gli interessati devono però compilare le sezioni dell’istanza relative alla procedura straordinaria, finalizzata all’immissione in ruolo.

D. Per quale provincia si può presentare la domanda?

R. La domanda si può presentare esclusivamente per la provincia in cui si è inclusi nelle GPS sostegno prima fascia, cioè quella scelta o riconfermata nella domanda presentata entro il 31 maggio 2022 (o nella domanda del 2020 per chi non ha presentato la domanda 2022).

Modalità assunzione a tempo determinato 

D. Come avviene l’attribuzione dell’incarico a tempo determinato?

R. L’incarico viene assegnato dall’USR, tramite procedura automatizzata, secondo la posizione in graduatoria e nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse.

D. Dove si è assunti?

R. L’assunzione avviene in una delle scuole indicate puntualmente o facenti parte delle preferenze sintetiche espresse (comuni e distretti), ubicate nella provincia di iscrizione in GPS, provincia cui va inoltrata la domanda (come detto sopra).

Accettazione incarico 

D. Come si fa ad accettare l’incarico assegnato? 

R. L’accettazione dell’incarico avviene in “automatico”, nel senso che l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’accettazione della stessa.

Rinuncia e partecipazione alle supplenze

D. E’ possibile rinunciare all’incarico assegnato? Se sì, si può poi partecipare all’attribuzione delle supplenze?

R. Sì, è possibile rinunciare all’incarico attribuito. E’ altresì possibile partecipare all’assegnazione delle supplenze, solo se la rinuncia è fatta pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro i termini indicati dal medesimo (ufficio).

D. Se non si esprimono alcune sedi, che succede? 

R. Se non si esprimono talune sedi, si è considerati rinunciatari per le medesime sedi non espresse. Pertanto, qualora l’aspirante risulti in turno di nomina e siano rimaste disponibili solo le sedi non espresse, lo stesso (aspirante) non otterrà l’incarico e quindi non potrà partecipare alla procedura.

Mancata assegnazione dell’incarico

D. Se si presenta l’istanza e non si è destinatari dell’incarico finalizzato al ruolo, è possibile partecipare all’assegnazione delle supplenze?

R. Sì, coloro i quali non avranno assegnato l’incarico finalizzato al ruolo, parteciperanno all’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 (fermo restando che vanno compilate le relative sezioni della domanda).

Mancata presentazione della domanda 

D. Se non si presenta domanda per partecipare alla procedura straordinaria, è possibile comunque partecipare all’attribuzione delle supplenze da GaE e GPS al 30/06 e al 31/08?

R. Sì, è possibile. Si ricorda che va comunque presentata la domanda online, senza compilare le sezioni della medesima relative alla procedura straordinaria e compilando quelle relative all’assegnazione delle supplenze.

Anno di prova

D. L’anno di prova si svolge durante lo svolgimento del servizio a tempo determinato?

R. Sì, gli aspiranti che otterranno l’incarico finalizzato al ruolo, svolgeranno il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017, nel corso dell’a.s. 2022/23.

D. Se non si supera l’anno di prova, che succede?

R. Se non si supera il percorso annuale di formazione iniziale e prova, non si può sostenere la prova disciplinare. L’aspirante dovrà ripetere il predetto percorso (lo si può fare una sola volta).

D. L’anno di prova può essere rinviato?

R. Sì, può essere rinviato per giustificati motivi normativamente previsti.

Prova disciplinare

D. Superato il percorso annuale di formazione iniziale e prova, si è già assunti in ruolo?

R. No, è necessario dapprima superare la prova disciplinare.

D. In cosa consiste la prova disciplinare?

R. La prova consiste in un colloquio di idoneità che verte, per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, sui programmi di cui al punto A.4 dell’allegato A al DM n. 325/2021 e, per i docenti della scuola secondaria, sui programmi di cui al punto A.2.1 dell’Allegato A al DM n. 326/2021.

D. Come si supera la prova? C’è una soglia minima di punteggio?

R. No, non è prevista l’attribuzione di valutazioni numeriche. La prova è superata da chi ottiene un giudizio di idoneità.

D. Chi ottiene un giudizio di non idoneità può ripetere la prova? 

R. No, chi non supera la prova disciplinare decade dalla procedura, ossia non potrà essere assunto in ruolo.

D. In caso di decadenza dalla procedura, il servizio svolto nell’a.s. 2022/23 viene valutato?

R. Il servizio, nel caso in questione, viene valutato quale incarico a tempo determinato.

D. Quando deve svolgersi la prova disciplinare? 

R. La prova deve concludersi entro il 31 luglio 2023.

D. Innanzi a chi si sostiene la prova disciplinare?

R. La prova è sostenuta innanzi ad una commissione presieduta da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e composta da due docenti.

Immissioni e conferma in ruolo

D. Quando si è immessi in ruolo?

R. L’immissione in ruolo e la relativa conferma avvengono dopo il superamento del percorso annuale di formazione e prova e del colloquio di idoneità.

D. Dove si verrà confermati in ruolo?

R. L’immissione e la conferma in ruolo avverranno nella medesima scuola, in cui è stato prestato il servizio a tempo determinato nell’a.s. 2022/23.

NB: quanto scritto si basa sulla bozza del DM, che disciplinerà la procedura, per cui potrebbe essere soggetto a modifiche, che segnaleremo prontamente. 

La BOZZA del decreto

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