Ruoli da GPS, docente già di ruolo assunto nello stesso grado di istruzione deve svolgere anno di prova?
I docenti, che hanno avuto assegnato da GPS l’incarico annuale finalizzato al ruolo, seguiranno nel corso dell’a.s. 2021/22 il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Dovranno seguirlo anche i docenti già a tempo indeterminato assunti nel medesimo grado di istruzione?
Prima di rispondere al quesito, ricordiamo come si articola la procedura straordinaria di assunzione prevista dal decreto sostegni-bis.
Assunzioni straordinarie GPS e articolazione procedura
Il decreto legge n. 73/2021 (decreto sostegni-bis), convertito in legge n. 106/2021, ha previsto che, al termine delle immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM, venisse attivata, in presenza di posti vacanti e disponibili, una procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia ed eventuali elenchi aggiuntivi su posto comune (docenti abilitati e inseriti nelle GPS prima fascia/elenchi aggiuntivi con tre anni di servizio su posto comune) e su posto di sostegno (docenti specializzati e inseriti nelle GPS prima fascia/elenchi aggiuntivi).
Gli interessati, com’è noto, hanno presentato domanda nel periodo compreso tra il 10 e il 21 agosto 2021 e sono stati successivamente assunti tramite procedura informatizzata. Nel complesso sono stati conferiti 12.840 incarichi annuali finalizzati al ruolo. Qui i numeri pubblicati dal MI
La procedura straordinaria succitata ha inizio con l’assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2021/22 e termina con l’immissione in ruolo nell’a.s. 2022/23. Questa, nello specifico, l’articolazione della procedura:
- assunzione a tempo determinato (contratto sino al 31/08) nella provincia e nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi;
- svolgimento, da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova, di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017;
- svolgimento di una prova disciplinare, da parte dei docenti che superano il percorso annuale di formazione iniziale e prova, superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità; la prova non comporta l’attribuzione di un punteggio specifico ed è valutata da una commissione esterna alla scuola di servizio;
- assunzione a tempo indeterminato, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e la conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato (la negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la ripetizione dello stesso; il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura e l’impossibilità di trasformare a tempo indeterminato il contratto. In tal caso, il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato).
L’assunzione in ruolo è, dunque, subordinata all’esito positivo del periodo di formazione inziale e prova e al superamento della prova disciplinare di cui al punto 4 sopra riportato.
Partecipazione personale di ruolo
Alla procedura straordinaria di ruolo hanno potuto partecipare anche i docenti già di ruolo, con il seguente distinguo:
- gli immessi prima dell’a.s. 2020/21 hanno potuto usufruire dell’art. 36 del CCNL, se assunti da GPS in una classe di concorso/grado di istruzione diversa/o rispetto a quella/o di titolarità (pertanto, non hanno dovuto lasciare in ruolo);
- gli immessi dall’a.s. 2020/21 (ovvero immessi prima ma assunti da GPS per la medesima classe di concorso/grado di istruzione di titolarità) hanno dovuto rinunciare al ruolo per partecipare alla procedura straordinaria (ciò in virtù di quanto disposto dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019) .
Quesito
Ritornando al quesito di partenza, ci chiediamo se i docenti già di ruolo, assunti nel medesimo grado di istruzione per il quale hanno già superato l’anno di formazione e prova, devono ripeterlo ovvero sostenere soltanto la prova disciplinare di cui sopra, ai fini dell’assunzione nell’a.s. 2022/23.
Il quesito nasce dalle indicazioni fornite annualmente dal Ministero dell’Istruzione con la nota volta a fornire indicazioni sul “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo” .
Nella nota dello scorso anno scolastico, leggiamo che non devono svolgere l’anno di formazione e prova i docenti:
- che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;
- che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
- che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.
Trattandosi di una procedura straordinaria mai attuata e considerato il fatto che il contratto nell’a.s. 2021/22 è a tempo determinato, è necessario che il Ministero chiarisca l’aspetto trattato, in modo da poter dare una risposta al suddetto quesito che potrebbe riguardare diversi docenti. Il chiarimento dovrebbe arrivare con l’ormai prossima nota annuale sull’anno di formazione e prova.