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RSU: può essere sfiduciata da chi l’ha eletta? Può delegare la sua funzione? Può usare carta intestata della scuola? Risponde l’ARAN

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Vogliamo ora richiamare alcuni significativi orientamenti applicativi  dell’ARAN  che intervengono su una pluralità di questioni riguardanti sia la carica del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che per la RSU, alcune di queste sono anche particolari, come la possibilità o meno di sfiduciare la RSU, se si possa o meno utilizzare la carta intestata dell’amministrazione o se la RSU possa ad esempio delegare la propria funzione.

Sulla decadenza del RLS in caso di dimissioni/decadenza della RSU

Una RSU appena eletta ha titolo a nominare un nuovo RLS anche quando uno dei propri componenti era stato designato quale RLS dalla precedente rappresentanza e quest’ultimo ritiene di non essere decaduto da tale carica essendo passati solo due anni dall’inizio del mandato?

Nel merito si evidenzia che il punto V lett. b) del CCNQ 10 luglio 1996 chiarisce che nel caso di dimissioni (o di decadenza) della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre sessanta giorni dalla decadenza della RSU.

Pertanto, nell’ipotesi in questione l’RLS è, di fatto, decaduto. La circostanza che lo stesso sia stato rieletto come componente della nuova RSU non comporta l’automatica estensione della carica di RLS ma, sempre ai sensi del punto V lett. b) del CCNQ 10 luglio 1996, i componenti eletti nell’ultima RSU dovranno procedere a designare al loro interno un nuovo RLS (anche eventualmente riconfermando l’RLS precedente). Tale designazione dovrà essere, poi, ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.

Come si individuano gli RLS?

L’ARAN così risponde:

Al riguardo si fa presente che, per l’individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, occorre fare riferimento al CCNQ del 10 luglio 1996, il quale, al punto V, lett. b) precisa che gli RLS devono essere designati dai componenti della RSU al loro interno e tale designazione dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nel caso di mancata ratifica da parte dell’assemblea, si procederà a una nuova designazione, sempre all’interno della RSU. Pertanto, i dipendenti che scelgano di candidarsi alla carica di componente della RSU dovrebbero essere messi a conoscenza del fatto che, qualora eletti, potrebbero essere chiamati a ricoprire anche la carica di RLS.

Diverso è il caso in cui nella amministrazione o unità lavorativa vi sia compresenza di RSU e RSA (per il solo personale dirigenziale). In tale ipotesi, la successiva lett. d) del citato punto V prevede che l’individuazione degli RLS dovrà avvenire per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto, nella quale l’elettorato passivo sarà riservato solo ai componenti della RSU e delle RSA.

In merito si osserva che la scelta contrattuale trae origine dal disposto dell’art. 18, comma 3, della Legge 626/1994 (il cui contenuto, identico, è oggi rinvenibile nell’articolo 47, comma 4 del D. Lgs. 81/2008), il quale prevede che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”, che nel caso di specie è la RSU o, qualora siano state nominate RSA della dirigenza, RSU e RSA.

Le organizzazioni sindacali possono intervenire sul funzionamento della RSU?

Le organizzazioni sindacali hanno solo titolo a presentare le liste con i candidati alle elezioni delle RSU. La RSU una volta eletta agisce autonomamente e assume le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti.

La RSU può essere sfiduciata?

L’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede in nessuna sua parte che la RSU una volta eletta possa essere “sfiduciata” dai dipendenti che l’hanno eletta al fine di provocarne la decadenza.

Un componente decaduto, cessata la causa di decadenza, può riprendere l’incarico?

L’Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede che un componente della RSU decaduto possa riprendere l’incarico, neanche nell’ipotesi in cui sia cessata la causa di decadenza. Peraltro, una tale ipotesi potrebbe risultare in contrasto con l’articolo 7 dell’ACQ 7.8.1998 come sostituito dall’art. 3 del CCNQ 9.2.2015, il quale, al comma 2, prevede che “in tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista“.

Chi prende atto delle dimissioni di un componente RSU?

Prendere atto delle dimissioni dei propri componenti e procedere alle relative sostituzioni è di stretta competenza della RSU. Tuttavia, qualora entro 45 giorni la RSU non abbia adempiuto a tali obblighi, la decadenza automatica del singolo componente o dell’intera RSU può essere rilevata anche dall’amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso invita le organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni (art. 7, commi 4 e 5 del ACQ 7 agosto 1998 come sostituito dall’art. 3 del CCNQ 9.Nella Scuola esiste incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio d’istituto e quelle di componente RSU?

Non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del Consiglio di istituto ai sensi dell’art. 10 del Testo unico 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che induce a ritenere non sussistano incompatibilità tra le due cariche.2.2015). dei non eletti appartenente alla medesima lista.”

Il componente della RSU può delegare la sua funzione?

L’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 non prevede l’istituto della delega.

La RSU può utilizzare, per le sue comunicazioni al personale, la carta intestata dell’amministrazione?

La RSU deve utilizzare, per qualsiasi tipo di comunicazione, diretta e non ai dipendenti dell’Ente, carta intestata propria o semplicemente un foglio bianco con un timbro che permetta ai dipendenti stessi di accertare la provenienza della comunicazione stessa. Non è, invece, possibile utilizzare la carta intestata dell’Ente in quanto la comunicazione proviene da un soggetto differente, ovvero la RSU.

 

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