Rivalsa INPS con minaccia di adire vie legali a scuole per tardiva comunicazione dei dati liquidazione TFS/TFR. Cosa fare?
In questi giorni, alcune sedi INPS /INPDAP, stanno facendo pervenire richieste di rivalsa alle scuole per tardiva comunicazione dei dati necessari alla liquidazione del TFS/Tfr , minacciando di adire all’autorità giudiziaria nel caso non si adempi in 90 gg alla sanzione.
“Con riferimento alle prestazioni che l’Istituto ha pagato nel periodo ………… – …………….. si fa presente che sono stati erogati interessi per ritardato pagamento delle prestazioni nonché per ritardata emissione di atti di riconoscimento del diritto a riscatto, in conseguenza della tardiva trasmissione della documentazione di rito, relativamente ai dipendenti di cui all’elenco allegato.
Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a rimborsare all’INPS, entro e non oltre il giorno 16 successivo alla scadenza dei 90 giorni dalla ricezione della presente, l’importo di € …………. (……………….), relativo alle prestazioni indicate nel suddetto elenco e per i ritardi nello stesso evidenziati….”
Utile sottolineare che, a tutt’oggi, la “ritardata emissione di atti di riconoscimento del diritto a riscatto” non sono competenza della segreteria, ma dell’ex Provveditorato agli Studi e pertanto le scuole non possono rispondere di eventuali inadempienze altrui.
Ma vediamo le origini giuridiche di tale rivalsa e come le scuole possono, eventualmente, contestare
Tutto nasce dalla legge 140/1997 art 3 e dell’art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche.
Analizziamo nel dettaglio queste due norme.
Art. 3 L 140/97: Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione.
Omissis….1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo, e’ corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio……… Omissis
Vediamo adesso l’art. 24 del DPR 1032/73….
Omissis….La domanda di riscatto deve pervenire all’amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all’amministrazione statale competente; l’amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione…. Omissis….
In pratica, L’inps contesta alle scuole, il mancato rispetto delle tempistiche sopra citate e cioè 90 giorni dalla ricezione, ciò significa che ogni pratica di TFS/R comunicata con “Comunicazione cessazione TFS”, o per ritardo nel decreto di Riscatto Buonuscita, oltre il 90° giorno è /sarà oggetto di rivalsa da parte dell’Ente Previdenziale.
Lo chiarisce la stessa INPS in calce alle comunicazioni “de quo”:…
(*) Nel caso di rivalsa interessi per ritardato pagamento TFS/TFR, per “Data ricezione documento” si intende l’arrivo in Istituto della documentazione/comunicazione di cessazione; in caso di rivalsa per ritardato invio del PR1, si intende per “Data ricezione documento” la “Data pervenuta”, per “Data presentazione domanda” la “Data riferita” presenti nell’atto di Riscatto
Non ci soffermiamo su cosa comporterà ciò nel già confuso e poco definito panorama pensionistico previdenziale scolastico ( chi deve fare cosa e come lo deve fare, infatti a tutt’oggi ancora vige il doppio sistema : Passweb -Sidi per comunicare i dati all’INPS nota 31924 dell’8/9/2022).
Ma tralasciando queste pur pertinenti considerazioni entriamo nel merito delle richieste di rivalsa.
Come ci insegna la giurisprudenza, una legge non cessa i suoi effetti a meno che un’altra legge non intervenga per modificarla e/o abrogarla.
Per questi motivi abbiamo ancora vigenti, nel nostro ordinamento giuridico, Regi Decreti Legge risalenti al 1924 e seg.
Detto ciò non può sfuggire al lettore che le leggi sopra citate sono datate, addirittura risalenti a 50 anni fa.
Ma come sopra affermato non per questo possiamo disattenderle!
Solo che è cambiato il contesto rispetto a quello vigente all’epoca di tali norme che ne giustificavano l’esistenza.
Cioè se le prestazioni Pensionistico/Previdenziali dovevano essere corrisposte entro il mese successivo al pensionamento, come avveniva nel lontano 1997, oggi le cose sono profondamente cambiate.
L’attuale normativa vigente prevede il pagamento del TFS entro 105 giorni solo in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del lavoratore,
Queste tempistiche giustificherebbero le scadenze sopra riportate sopra, ( 90 gg per adempiere).
Nel caso, invece, di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, il pagamento va effettuato non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.
In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro, come per esempio le dimissioni e il licenziamento, in base a quanto previsto dalla normativa, il pagamento della prestazione spettante sarà effettuato non prima di 24 mesi.
Infine, quando si va in pensione prima di aver raggiunto i requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla riforma Monti/Fornero, ad esempio usufruendo del beneficio pensionistico “Quota 100, Quota 102 ed ultimo Quota 103”, i termini per l’erogazione del TFS decorrono dalla data di raggiungimento del diritto teorico più favorevole (requisito anagrafico – 67 anni – o contributivo -41e10 per donna e 42 e 10 per uomo- previsto dalla Monti Fornero), non dalla data di effettivo collocamento a riposo.
Se escludiamo i casi residuali e marginali della prima motivazione, tutti gli altri non giustificherebbero più l’urgenza contestata dall’INPS.
Ma pur ragionando per iperbole giuridiche che la legge è legge e va rispettata, purtroppo le sedi INPS dimenticano che con Nuova Passweb per poter emettere una comunicazione Cessazione TFS o un Ultimo Miglio Tfr, bisogna preventivamente “SISTEMARE” le posizioni assicurative su Passweb .
Queste operazioni, ancora non effettuate con Passweb da tutte le scuole sul territorio nazionale ( vedi nota 31924 dell’8 settembre 2022 ) richiedono un notevole sforzo di ricerca dati, di sistemazioni previa richiesta di certificazioni ad altre scuole , nonché di interazioni con altri Enti Pubblici quando il dipendente proviene per es. da un Ente Locale.
Inutile ricordare che le segreterie scolastiche sono oberate da una miriade di adempimenti complessi, motivo per il quale il MIM , per questo ulteriore anno scolastico, ha autorizzato l’utilizzo del Sidi per adempiere alle questioni pensionistiche.
Pertanto se potrebbero essere anacronistiche tali richieste di rivalsa, certamente sono inopportune, in uno spirito di collaborazione per il buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Speriamo che a livello legislativo qualcuno si faccia carico della “vexata quaestio”, al fine di facilitare l’attività amministrativa delle segreterie scolastiche.