Ritorno in classe, rischio concreto che tanti docenti ultra 55enni chiedano l’esonero

Il corpo docente in Italia è il più anziano dei paesi Ocse. Questo primato è ormai noto tra gli addetti ai lavori. L’Italia ha la quota maggiore di docenti ultra 55enni: questo rappresenta un problema non certo piccolo in vista della ripresa delle lezioni prevista per metà settembre.
Il rischio è che molti lavoratori in età avanzata, che si trovano in condizioni critiche, possano presentare certificato medico di esonero dal posto di lavoro.
Per l’Istituto superiore di sanità, segnala il Sole 24 Ore, per essere considerati lavoratori fragili occorre la presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche, indipendentemente dall’età.
C’è da segnalare che fino al 31 luglio per il docente over 55 era possibile svolgere lavoro agile, ma il decreto Agosto non permette più questa situazione.
Integrazione del Documento valutazione rischi
Tra le indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità ci sono anche quelle relative ai cosiddetti “lavoratori fragili” per i quali la scuola deve adottare un protocollo particolare.
Così come in una situazione ordinaria, nel DVR il datore di lavoro deve indicare la presenza dei rischi normati attraverso il D.Lgs 81/08. In esso è prevista anche la sorveglianza sanitaria, con la nominare di un medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di contenute nel decreto, “finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione” Il DVR, secondo il documento pubblicato ieri dal Ministero, dovrà essere integrato per l’emergenza COVID, .con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio.
I lavoratori fragili
“I dati epidemiologici – si legge nelle “Indicazioni operative ” hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
“Il concetto di fragilità va dunque individuato – continua il documento – nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.
Sorveglianza sanitaria
Non è contenuta nel D.Lgs 81/08, invece, la “sorveglianza sanitaria”, istituita con l’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77. Essa deve essere assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Il dirigente deve assicurare, quindi, la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:
- attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs 81/08:
- attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
- attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Scarica le indicazioni operative