Ritorno in classe, De Luca risponde al governo: “La legge consente alle Regioni lo stop alle lezioni in presenza”

La situazione sanitaria della Campania “corrisponde alla fattispecie” di rischio “estremamente elevato” di diffusione del virus che consente anche alle Regioni non in zona rossa “eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche”.
Questa l’interpretazione della Regione Campania contenuta nell’ordinanza firmata ieri dal governatore Vincenzo De Luca con la quale si dispone la sospensione dell’attività scolastica in presenza nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie e la chiusura degli asili nido fino al 29 gennaio.
Il provvedimento, hanno riferito ieri fonti di palazzo Chigi, sarà impugnato dal Governo. Anche il ministro Bianchi al Corriere della Sera ha annunciato che il provvedimento sarà impugnato: “la legge è molto chiara: permette ai presidenti di Regione di intervenire solo in zona rossa e in circostanze straordinarie. Queste condizioni oggi non ci sono. Ritengo vi siano gli estremi per impugnare quell’atto“.
Nel testo dell’ordinanza si sostiene che “la situazione rilevata sul territorio regionale della Campania corrisponde alla fattispecie di ‘circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica’ in presenza delle quali la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4 del decreto legge 6 agosto 2021 n.111, convertito dalla legge 24 settembre 2021, n.133, nell’effettuare il bilanciamento tra il diritto costituzionale alla salute e quello all’istruzione, consente, alla luce della sola lettura compatibile con il rispetto dell’art. 32 della Costituzione, anche nelle Regioni che non si trovino collocate in ‘zona rossa’, eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche”.
Il ‘veto’ del Governo
Il decreto Natale, dl 24 dicembre 2021 n. 221, conferma la scuola in presenza fino al termine dello stato di emergenza, prorogato al 31 marzo 2022.
Poche le deroghe. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci possono derogare alle attività in presenza, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
Scuole chiuse per ordinanze Regioni? C’è il “veto” del Governo, deroghe solo in rari casi