Ritorno in classe, corsi di recupero sono attività ordinaria. Per i docenti nessun pagamento aggiuntivo. In arrivo nota ufficiale
L’Huffington Post dà un’anticipazione di quanto arriverà nelle prossime ore alle scuole riguardo le attività aggiuntive che si svolgeranno dal 1° settembre.
Ecco quanto prevede la bozza (clicca qui per scaricare PDF)
“Il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti, ndr) e PAI (Piano di apprendimento individualizzato, ndr) possano svolgersi a partire dal giorno 1 settembre e, se necessario, nel corso di tutto l’anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e modalità stabilite dalle singole autonomie scolastiche. Nel fare ciò, la norma ha evidenziato come esse debbano intendersi quale attività didattica ordinaria (articolo 1, comma 2), da collocarsi, pertanto, nell’alveo degli adempimenti contrattuali ordinari correlati alla professione docente e non automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive da retribuire con emolumenti di carattere accessorio”.
Per cui, non ci saranno pagamenti aggiuntivi, se le suddette attività dovessero chiudersi prima dell’inizio delle lezioni.
E ancora: “Per le attività che invece debbano svolgersi nel prosieguo dell’anno scolastico 2020/2021 – prosegue il documento – lo stesso DL 22/2020, all’articolo 1, comma 9, ha destinato i risparmi, dovuti alla diversa configurazione delle Commissioni degli esami di Stato, per metà all’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e “per la restante metà al recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico 2020/2021”. La destinazione avverrà a seguito della ricognizione dei predetti risparmi, al termine della sessione straordinaria degli esami di Stato”.
Infine: “Resta inteso che, qualora non fosse possibile declinare le attività nella modalità dell’ordinaria attività didattica all’interno dell’orario di cattedra spettante al singolo docente e, comunque, qualora le attività di recupero e integrazione dovessero proseguire dopo l’inizio delle lezioni, dovendo ricorrere alla prestazione di ore aggiuntive da parte del personale interessato, i dirigenti scolastici, sulla base della contrattazione integrativa di istituto, attingeranno per il pagamento di tali prestazioni in eccedenza sia alle eventuali economie del FIS riconosciuto per l’anno scolastico 2019-2020, sia al MOF ordinario 2020-2021. Su questi ultimi aspetti specifici, interverrà il CCNI annuale, ai sensi dell’articolo 22 del CCNL vigente”.
I sindacati, su questo, però, non ci stanno e rispondono punto su punto:
Il D.L.22/2020 convertito nella L.41/2020 individua quali “attività ordinarie” quelle inerenti il recupero e l’integrazione degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/20. Tutto ciò, pare evidente che non possa influenzare, in alcun modo, la sfera contrattuale del rapporto di lavoro, che resta disciplinato dal CCNL di comparto
Tale ultima considerazione discende anche dal fatto che dal 1° settembre i docenti sono già impegnati nelle attività funzionali all’insegnamento (quali ad esempio la programmazione e la verifica di inizio anno).
Tali attività, come previsto dal CCNL di comparto, assommano a 40 ore nel corso dell’anno scolastico e sono puntualmente indicate dal “piano delle attività” deliberato dal Collegio dei Docenti;
– il termine, peraltro generico, di attività ordinaria è riferito in particolare agli studenti che non possono esimersi dal frequentare i recuperi deliberati dagli Organi Collegiali;
– agli organi collegiali rimane il fondamentale compito di stabilire “Le strategie e le modalità di attuazione” e i tempi di questi piani; si tratta, infatti, di un compito che spetta per legge al Collegio dei Docenti in quanto costituisce attività di carattere didattico che rientra a pieno titolo nella progettazione di inizio anno;
– non può, parimenti, essere considerata accoglibile la distinzione tra attività di recupero e di integrazione effettuate nel periodo 1 – 12 settembre e quelle eventualmente programmate, o, comunque, necessarie, nel periodo successivo;
– come già più sopra detto, il D.L.22/2020 prevede che “le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche”. Di
conseguenza appare assolutamente fuori luogo il richiamo al potere organizzativo dei Dirigenti Scolastici per le competenze riconosciute in materia di offerta formativa: tali competenze, come già detto, possono esplicitarsi, esclusivamente, secondo le determinazioni dei collegi dei docenti; ai Dirigenti scolastici il compito di attuare le delibere del Collegio.
NOTA DEI SINDACATI (clicca qui)