Ritardi nei pagamenti del TFS/TFR: l’INPS chiede gli interessi alle scuole. Avvocatura dello Stato: “Non può essere automatico, INPS deve dimostrare di aver subito un danno”

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La prassi diffusa di ritardare negli adempimenti relativi alle pratiche di erogazione del TFS/TFR ha indotto l’INPS a richiedere alle scuole ritardatarie il pagamento degli interessi di rivalsa, poiché ritiene di aver subito un danno. Sul tema è intervenuta, con un dettagliato parere, l’Avvocatura dello Stato.

La questione nasce, come anticipato, dai ritardi che diverse scuole italiane producono nell’espletamento delle procedure relative all’erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai dipendenti pubblici che vanno in pensione. Tali ritardi, secondo l’INPS, avrebbero prodotto un danno all’Istituto stesso: costretto a pagare, insieme al TFS/TFR, anche gli interessi per il ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali, l’INPS ha richiesto alle istituzioni scolastiche ritardatarie gli interessi di rivalsa (da pagare entro 90 giorni). Nel caso in cui le scuole non dovessero adempiere a tale richiesta, l’INPS si riserva di adire le vie legali.

Con la nota n. 5546 del 25 Luglio 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso il parere dell’Avvocatura dello Stato in merito alla questione in esame. Sul tema, l’Avvocatura dello Stato, dopo aver analizzato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha sottolineato come non sia possibile far discendere automaticamente, dalla violazione del termine da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, che l’INPS abbia subito un danno in conseguenza, come tale risarcibile”. Durante il ritardo, infatti, le somme rimangono nella disponibilità dell’INPS, generando potenzialmente utilità economica per l’Istituto. È, pertanto, necessario che l’istituto previdenziale dimostri, in concreto, di aver subito un danno dal ritardo e che sia di importo pari alla richiesta degli interessi di rivalsa.

D’altra parte, le scuole stesse possono dimostrare di aver agito secondo la diligenza dovuta e che i ritardi non le siano imputabili.

A tal proposito, l’Avvocatura suggerisce anche una specifica procedura che le scuole dovrebbero seguire nel caso in cui siano destinatarie di richieste di pagamento di interessi di rivalsa da parte dell’INPS.

La nota ministeriale

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