Riscatto laurea ai fini del TFR o TFS: l’onere è a parte rispetto a quello per la pensione

Il periodo degli studi universitari può essere riscattato sia ai fini pensionistici che ai fini del TFR/TFS: vediamo le differenze tra i due istituti.
Riscatto laurea ai fini del TFR/TFS
Anche se non tutti ne sono a conoscenza è possibile riscattare la laurea (o comunque periodi non coperti da contributi previdenziali obbligatori) ai fini del TFR e del TFS. I periodi riscattati, quindi la somma riscattata può dare valore al TFR/TFS o alla riliquidazione, in base a quello che sceglie il lavoratore.
Vediamo quali sono le possibilità di riscatto:
- Possono chiedere riscatto ai fini del TFR i lavoratori pubblici, ancora in attività, che alla data del 30 maggio 2000 avevano un contratto a tempo determinato;
- possono chiedere riscatto ai fini TFS come indennità di buonuscita i dipendenti statali civili e militari assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 e il personale di ruolo non contrattualizzato;
- possono chiedere riscatto ai fini TFS come indennità di premio servizio i dipendenti degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e di altri enti iscritti al Fondo di previdenza ex INADEL assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000, in relazione ai servizi non di ruolo svolti prima del 2 aprile 1968.
Per ottenere il riscatto è necessario il pagamento di un contributo a proprio carico stabilito su retribuzione annua al momento della presentazione della domanda, età, età prevista per il collocamento a riposo per limiti di età o di servizio, periodo di riscatto.
E’ necessario che la domanda di riscatto sia presentata quando si è ancora in attività lavorativa.
Riscatto laurea TFS e a fini pensionistici
Il riscatto laurea ai fini del TFS, quindi, è un istituto completamente diverso dal riscatto della laurea ai fini pensionistici (per il quale, quindi, va pagato un onere a parte). I due istituti, avendo fini completamente diversi, uno a fini di valorizzazione economica del periodo riscattato, l’altro fini contributivi e pensionistici, va da se che l’onere richiesto per i due istituti sia distinto e separato.
La domanda del riscatto ai fini del TFS/TFR, quindi, non esclude la possibilità di presentare domanda anche per il riscatto ai fini pensionistici.
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