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Riscatto laurea agevolato pagato in unica soluzione: detrazione o deduzione?

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Con il riscatto della laurea agevolato spetta la detrazione dall’IRPEF o la deduzione dal reddito imponibile?

Buon giorno. Vorrei porvi il seguente quesito in merito al riscatto della laurea agevolato. Ho fatto domanda all’Inps per il riscatto agevolato dei 4 anni di laurea ed ho deciso di pagare tutto in un’unica soluzione. La somma che lo Stato mi restituirà nel 730 l’anno prossimo che dovrebbe essere circa il 50%, me la restituirà nella busta paga di luglio in un’unica soluzione oppure in più tranche. Il mio reddito imponibile è di circa 77.000 €. Grazie

Con il riscatto laurea agevolato e la detrazione al 50% dell’importo pagato per il riscatto dei contributi si è fatta una grande confusione. Nello stesso decreto, infatti, il numero 4 del 2019, sono previste 2 distinte misure: da una parte il riscatto agevolato della laurea che non apporta nessuna modifica in ambito fiscale a quanto già previsto per il riscatto tradizionale. Dall’altra una detrazione del 50% per i periodi riscattati perché privi di contribuzione, la cosiddetta pace contributiva.

Nel caso del riscatto laurea agevolato, così come nel caso del riscatto tradizionale, è prevista non la detrazione dell’onere pagato ma la deduzione.

Qual’è la differenza? La detrazione agisce sull’IRPEF da pagare riducendone l’importo, con la deduzione si riduce, invece, il reddito imponibile su cui calcolare l’IRPEF dovuta (ed anche in questo caso si riduce ma si tratta di un meccanismo diverso).

Avendo, poi, lei pagato l’onere in un’unica soluzione potrà dedurre dal reddito imponibile (come lei scrive di 77mila euro) l’intero onere sostenuto nell’anno di imposta precedente (poniamo il caso di un riscatto di 4 anni di studi a 5240 euro per ogni anno pari ad un onere di quasi 21mila euro) riducendo, di fatto, la base sulla quale si paga l’IRPEF (da 77mila euro a 56mila euro circa).

Per completezza di informazione, in ogni caso, chiariamo che la detrazione al 19% sull’onere sostenuto spetta solo qualora il contribuente sostenga l’onere per un familiare a carico (ad esempio quando i genitori sostengono l’onere per i figli a carico).

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