Riscatto corso per insegnamento sostegno: quando è possibile
Quando è possibile riscattare gli anni di studio per il il corso per la specializzazione la sostegno? Vediamo cosa dice la Corte di Cassazione.
Buona sera, vorrei sapere se è riscattabile il titolo per l’insegnamento per handicappati psicofisici , il cui corso ha avuto durata biennale ed è stato conseguito chiaramente dopo il diploma magistrale.
Inoltre avendo conseguito tale diploma nell’ordine della scuola dell’infanzia e poi avendolo riconvertito nell’ordine della primaria, ( durata un altro anno) , è possibile riscattare anche questo?
Cordialmente
L’ordinanza n. 243/98/ della Corte dei Conti specifica che “tuttavia appare irrazionale ed illogica alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale in
fattispecie analoghe, secondo i quali non puo’ escludersi il riscatto
ai fini pensionistici del periodo di studi dedicato alla preparazione
professionale propedeutica all’immissione in servizio del personale
particolarmente idoneo e qualificato nei ruoli della pubblica
amministrazione. Ed ha sottolineato che la legislazione in tema di
riscatto si e’ via via evoluta nel suo complesso giungendo
recentemente, con l’art. 2 del d.lgs. n. 184 del 1997, perfino ad
ammettere, anche per gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell’A.G.O., la facolta’ di riscatto prevista dall’art. 2-novies del
d.-l. n. 30 del 1974, convertito, con modificazioni, nella legge n.
114 del 1974, e successive modificazioni, nel senso di attribuire la
dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all’ammissione
in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale.
Per cui, pur riconoscendo al legislatore un certo ambito di
discrezionalita’ quanto alla individuazione dei periodi e del
servizio da ammettere a riscatto, la stessa Corte in passato aveva
dichiarato illegittime (sentenze n. 128 del 1981, nn. 44, 765 e 1016
del 1988 e n. 63 del 1989) norme irrazionalmente discriminatorie,
divergenti dalla anzidetta tendenza evolutiva, affermando anche piu’
di recente (sent. n. 426 del 1990) come cio’ sia inammissibile quando
l’acquisizione di quel determinato titolo, conseguito dopo il diploma
di scuola secondaria, sia indispensabile ai fini dell’accesso
all’impiego, o sia richiesto in aggiunta a quello professionale
iniziale, quale condizione necessaria per l’ammissione ad uno dei
posti occupati durante la carriera (sent. n. 163 del 9 marzo 1989).”
In sostanza, quindi, quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 9-15 febbraio 2000, così come per il diploma presso l’Accademia delle Belle Arti: “il tempo trascorso per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno, ai sensi del DPR 970/75, è riscattabile con oneri a carico del richiedente, a condizione che esso sia stato requisito indispensabile per l’accesso al ruolo.”
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