Riscatto agevolato laurea per anni pre 1996: i doverosi chiarimenti
Riscatto laurea agevolato esteso anche agli anni di studio precedenti al 1996: i doverosi chiarimenti dell’INPS al riguardo.
La circolare INPS numero 6 del 22-01-2020 porta importanti chiarimenti sull’interpretazione del ricatto laurea agevolato introdotto dal DL 4/2019 estendendo la possibilità di fruizione anche a coloro che hanno intrapreso la propria carriera universitaria prima del 1996. Ma pone anche dei paletti che è bene chiarire.
La cosa principale da tenere presente è che i periodi di studio che si riscattano si collocano temporalmente nel periodo in cui si sono effettivamente svolti gli studi andando a collocarsi nel sistema contributivo se successivi al 31 dicembre 1995 e nel misto/retributivo se anteriori a tale data.
Il riscatto agevolato, interpretato fino ad ora guardando al periodo temporale in cui si collocavano il periodo di studi, viene ora posto dall’INPS come un collocamente dei contributi da riscatto: rientrano nell’agevolazione i contributi da riscatto che si collocano nel sistema contributivo.
In automatico vi ci si collocano quelli posteriori al 1996. Gli altri per poter essere collocati nel sistema contributivo richiedono la scelta dell’opzione contributiva per il calcolo della pensione (in questo modo tutti i contributi, anche precedenti al 1996, possono essere calcolati con il sistema contributivo) che può esercitare soltanto chi:
- possiede meno di 18 anni di contributi versati prima del 1996
- possiede almeno 15 anni di contributi totali versati
- almeno 5 anni di contributi devono essere stati versati dopo il 1 gennaio 1996.
Come ben sappiamo, però con il riscatto degli anni di studio si può anticipare la pensione anche di 5 anni. In questo caso bisogna fare attenzione se, grazie al riscatto si possa acquisire la decorrenza della pensione che vada a ricadere prima della domanda di riscatto stessa (questo ovviamente è valido soltanto per chi è molto visino ai requisiti di pensionamento): in questo caso i ratei pensionistici compresi tra la data di decorrenza della pensione e quella di domanda di riscatto dovranno essere calcolati per l’ammontare dell’assegno senza tenere conto dei periodi riscattati (poichè la domanda di riscatto risulterà successiva a quella di decorrenza della pensione). I ratei pensionistici, invece, successivi alla data della domanda di riscatto saranno calcolati anche con i contributi da riscatto. Il riscatto, così come sottolinea l’INPS, non può essere retroattivo.
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