Risarcimento da parte di famiglie per danneggiamento locali, arredi, attrezzature scolastiche: un esempio regolamento

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Il rispetto dei beni comuni e, nel caso particolare, di locali, arredi ed attrezzature, sussidi didattici della scuola, è dovere civico. Il danno volontario, o lo spreco, si configura come gesto di inciviltà.

Ogni componente scolastica (alunni, docenti e non docenti) è tenuta a salvaguardare le condizioni funzionali ed igieniche degli ambienti e la conservazione di arredi e attrezzature. Le strutture e le attrezzature dell’istituto sono beni della comunità, eventuali danneggiamenti saranno risarciti dai responsabili degli stessi. Se non sarà possibile individuare i diretti responsabili, i danni saranno risarciti dalla classe e/o da più classi. Al fine di evitare che la spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di apprendimento dignitoso, si risolva in uno spreco di denaro pubblico a causa di atteggiamenti irresponsabili, (quando non vandalici) si stabiliscono i seguenti

I principi di comportamento 

Quali sono i principali principi di comportamento? Li elenca il regolamento in uso all’Istituto Comprensivo “De Amicis-Manzoni” di Massafra (TA), il quale fa presente che:

  • gli alunni sono responsabili delle proprie cose.
  • la scuola non risponde, in nessun caso, di oggetti personali mancanti o danneggiati.
  • non si possono portare a scuola oggetti non attinenti alle attività scolastiche, oggetti di valore, oggetti pericolosi per la propria e altrui incolumità.
  • gli alunni sono responsabili dei danni all’edificio scolastico, agli arredi ed al materiale didattico.

Disciplina

Nel caso in cui si verifichino – come si legge nel regolamento in uso all’Istituto Comprensivo “De Amicis-Manzoni” di Massafra (TA) guidato dal dirigente scolastico professoressa Rosa Favale – atti vandalici, danneggiamento volontario o per colpa grave alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di disciplina.

Il risarcimento del danno

Il risarcimento del danno si connota quale fattore di responsabilizzazione nei confronti degli alunni e delle famiglie. Qualora si verifichi il danno, chi lo accerta deve tempestivamente comunicarlo e segnalarlo per iscritto, mediante una relazione dettagliata, al Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A. provvederà, quindi, alla sua quantificazione economica.

L’entità del danno

Il Dirigente Scolastico – come si legge nell’eccellente regolamento in uso all’Istituto Comprensivo “De Amicis-Manzoni” di Massafra (TA) diretto magistralmente dal dirigente scolastico professoressa Rosa Favale – provvede a comunicare alla famiglia l’entità del danno che, opportunamente quantificato, dovrà essere risarcito all’Istituto tramite bollettino di conto corrente postale intestato all’Istituto medesimo ovvero tramite bonifico bancario all’IBAN intestato all’Istituto.

La responsabilità personali accertate

Nel caso di responsabilità personali accertate (di un singolo alunno o di un piccolo gruppo) il risarcimento del danno potrà essere convertito in azioni riparatorie. La relativa richiesta sarà oggetto di opportuna valutazione da parte del Consiglio di classe e/o del DS.

In tutti i casi di danneggiamento della proprietà di terzi il Dirigente provvederà alla denuncia dell’accaduto alle autorità competenti.

Le procedure

Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti volontari o gravemente colposi di locali, arredi ed attrezzature, sussidi didattici e testi (es. dizionari, CD, DVD ecc.…) di proprietà della scuola e/o altrui è tenuto a risarcire il danno. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo che si trovava nel locale o nel luogo del danneggiamento, ad assumere l’onere del risarcimento, esclusi gli assenti, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica. Qualora il danneggiamento riguardi laboratori o parti comuni (servizi, corridoi, laboratori, l’atrio, la palestra, la mensa ecc.), nel caso in cui il responsabile o i responsabili sia come singolo sia come classe non vengano individuati, il risarcimento spetterà all’intera comunità scolastica. Il docente – come si legge nel regolamento in uso all’Istituto Comprensivo “De Amicis-Manzoni” di Massafra (TA) – che accerti o rilevi il danneggiamento provvede a segnalare danni e rotture alla segreteria, analogamente procederanno i responsabili delle aule specialistiche e/o dei laboratori, i collaboratori scolastici per le parti comuni. A tale scopo le aule di uso collettivo e i laboratori sono dotati di apposita modulistica per registrare l’accesso e la successione delle classi.

La stima dei danni verificatisi

Eseguita la stima dei danni verificatisi, la dirigenza scolastica provvederà a comunicare mediante lettera ai genitori degli studenti interessati la richiesta di risarcimento. Tale provvedimento sarà comunicato alle famiglie tramite lettera con valenza di “provvedimento disciplinare – Richiamo scritto”, affinché possa essere chiaro il significato educativo della richiesta risarcitoria. La famiglia dello studente responsabile potrà chiedere entro un numero stabilito di giorni dal ricevimento della comunicazione la conversione della sanzione risarcitoria pecuniaria in azioni riparatorie da concordarsi con il Dirigente scolastico o il Coordinatore di classe o altra persona delegata, se e nelle modalità in cui sarà ritenuto opportuno.

Il mancato risarcimento

Il mancato risarcimento costituisce illecito disciplinare. Coloro che entro una congrua data, che ciascuna data andrà ad individuare, dalla richiesta risarcitoria, senza giustificato motivo non avranno versato la quota, incorreranno nel provvedimento disciplinare di sospensione di alcuni giorni che saranno opportunamente definiti, salvo conseguenze più gravi in caso di recidiva. Le somme riscosse a titolo di risarcimento del danno saranno acquisite al bilancio della scuola per interventi di manutenzione e ripristino di danni causati dagli alunni stessi e/o a sostegno dell’offerta formativa.

Regolamento risarcimento dei danni

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