Risarcimento abuso supplenze anche con contratti al 30 giugno. Sentenza

WhatsApp
Telegram

Reiterazione suppplenze al 30 giugno: scatta l’abuso. Così ha stabilito il Tribunale di Avezzano con la Sentenza n. 213/2019 pubbl. l’08 settembre 2019.

In questi giorni è stata pubblicata dalla sezione Lavoro del Tribunale di Avezzano (AQ) la sentenza n. 213/2019, con cui il Giudice, dr. Antonio Stanislao Fiduccia, ha accolto una richiesta risarcitoria di un dipendente ATA per l’abusiva reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi, presentata due anni orsono dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia del foro di Avezzano.

L’importanza della pronuncia sta nella circostanza che le supplenze del lavoratore terminavano il 30 giugno e non il 31 agosto, talché l’amministrazione aveva escluso l’abusività della reiterazione eccependo che non si configurava l’ipotesi delle nomine di cui ai commi 1 o 2, art. 4, della legge n. 124/1999 su uno stesso posto per più di tre anni scolastici, e che la carriera professionale del personale ATA non si misura in anni scolastici, bensì nel periodo di servizio effettivamente prestato, né si applica a tale personale l’art. 11, comma 14, legge n. 124/1999, per il quale il servizio di insegnamento non di ruolo si considera prestato per l’intero a.s. se ha avuto durata di almeno 180 giorni ovvero se è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio finale.

Il Miur ha, altresì, dedotto l’infondatezza delle domande azionate sul presupposto che la giurisprudenza comunitaria sull’abuso della reiterazione ultratriennale dei contratti a termine nella scuola non si applicherebbe al personale ATA, il quale viene immesso in ruolo esclusivamente a seguito di concorsi per titoli, che, a decorrere dall’a.s. 2001/2002, sono stati indetti annualmente.

Il Giudice, sulla scorta delle sentenze della giurisprudenza comunitaria (sentenza Mascolo del 26.11.2014), della Corte Costituzionale n. 187/2016 e delle recenti pronunce della Cassazione, ha stabilito che “il dato della scadenza temporale dell’incarico (al 30 agosto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 124/1999; al 30 giugno o al termine delle attività didattiche, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 124/1999) non è decisivo ai fini della qualificazione dell’incarico come supplenza su organico di diritto o di supplenza su organico di fatto” e che, nondimeno, “il lavoratore può vincere la presunzione sulle ragioni obiettive sottese alle supplenze di cui ai commi 2 e 3, art. 4, legge n. 124/1999, ove alleghi e provi che, ‘nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato dal legislatore al Ministero e, quindi, prospettandosi, non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)’ (Cass. n. 22552/2016 cit.)”.

Viceversa, osserva il Tribunale, “nel caso di specie, il ricorrente ha, sin dal ricorso introduttivo, allegato la natura degli incarichi ricevuti negli anni dall’Amministrazione scolastica (anche di quelle con scadenza 30 giugno, negli a.s. 2010-2011, 2011-2012 e 2013-2014) come supplenze su posti ‘vacanti e disponibili’, e tale circostanza non è stata però tempestivamente contestata dall’Amministrazione scolastica”.

L’avvocato Salvatore Braghini esprime piena soddisfazione per una sentenza che non esita a qualificare innovativa, “in quanto smonta l’argomento solitamente frapposto dal Miur in ordine ai contratti di supplenza al 30 giugno, la cui ripetizione negli anni sarebbe legittima perché apoditticamente destinati alla copertura di posti disponibili ma non vacanti. Così non è, invece, soprattutto se ciò non viene provato nel corso della causa”.

WhatsApp
Telegram

Nuovi ambienti di apprendimento immersivi per le didattiche innovative proposti da MNEMOSINE – Ente riconosciuto dal Ministero Istruzione