Ripristinato il rapporto 1/1 con il docente di sostegno per 16 alunni in stato di grave disabilità: illuminante sentenza del T.A.R. di Reggio Calabria

Di Lalla
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AS.I.S. – L’istruzione è un “nucleo indefettibile di garanzie che si pone quale limite invalicabile anche all’intervento normativo discrezionale del legislatore, affermando la necessità di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizioni di particolare gravità” tale è il tenore della declaratoria contenuta nella sentenza del T.A.R. di Reggio Calabria n. 834, depositata in data 23.11.2011.

AS.I.S. – L’istruzione è un “nucleo indefettibile di garanzie che si pone quale limite invalicabile anche all’intervento normativo discrezionale del legislatore, affermando la necessità di assicurare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizioni di particolare gravità” tale è il tenore della declaratoria contenuta nella sentenza del T.A.R. di Reggio Calabria n. 834, depositata in data 23.11.2011.

La sentenza  ha accolto il ricorso collettivo proposto dall’avv. Francesco Idone, nella veste di legale dell’AS.I.S. e dei genitori esercenti la potestà sui rispettivi 16 minori frequentanti alcune istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria, ai quali era stato negato, da parte delle competenti amministrazioni scolastiche (M.I.U.R., U.S.R. e A.T.P.), il rapporto 1/1 con il docente specializzato nell’attività di sostegno.

La citata pronuncia dell’autorità giudiziaria, dopo aver passato in rassegna i fatti posti a fondamento delle pretese dei ricorrenti che hanno offerto esaustiva documentazione relativa alle gravi patologie dei predetti alunni certificate dall’A.S.P. n. 5 ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92, e alla corretta formulazione delle richieste avanzate, sulla base dei piani educativi, dalle scuole ai fini dell’erogazione del servizio di sostegno, ha sconfessato, inequivocabilmente, le tesi sostenute dalle amministrazioni resistenti, fornendo i lumi in materia attraverso un chiaro excursus normativo.

Già, in sede cautelare, con ordinanza n. 43/2011, il T.A.R. aveva sospeso i provvedimenti delle amministrazioni resistenti, le quali non hanno ottemperato in tal senso, lasciando inevase “le effettive esigenze” correlate al fondamentale diritto all’istruzione degli alunni con disabilità che assurge a diritto pieno, esclusivo e di rango costituzionale come stigmatizzato dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010.

A tal proposito, recita ancora l’illuminante decisione del T.A.R. reggino “La pronuncia del giudice su questa materia ha comunque un valore di indirizzo dell’attività futura dell’amministrazione, la quale, pertanto, dovrà a tale pronuncia conformare anche le proprie successive determinazioni”, in quanto è imprescindibile assicurare agli alunni un proficuo iter scolastico e formativo proteso ad un più ampio “Progetto di vita” quale baluardo della loro crescita individuale e umana.

Conseguentemente, il T.A.R. ha annullato i provvedimenti impugnati con il ricorso collettivo, ha condannato le amministrazioni alla corresponsione delle spese del giudizio e, in particolare, ha accertato il diritto dei minori al riconoscimento del rapporto 1/1 con il docente di sostegno.

Il Presidente dell’AS.I.S., prof. Domenico Iacopino, esprimendo piena soddisfazione ed entusiasmo per il mirabile risultato ottenuto nella battaglia per l’effettiva tutela della disabilità, auspica l’immediata esecuzione del provvedimento giudiziale e l’emergere di una maggiore presa di coscienza da parte di tutte le istituzioni locali, amministrative, sociali e culturali coinvolte nel processo di integrazione ed inclusione delle persone con disabilità, ricordando un adagio tratto dalla nota canzone “È l’amore che conta, non solo i numeri e neanche i limiti”.

Daniela Iacopino
(segretaria AS.I.S.)

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