Rinnovo contratto scuola: che effetto ha su chi è già in pensione?
Con il rinnovo del contratto cosa spetta ai dipendenti della scuola cessati nel triennio di riferimento?
Cosa accade a chi è andato in pensione in vacanza di contratto? Si avrà diritto all’erogazione degli arretrati non ricevuti? E che effetti potrebbe avere tutto questo sulla pensione già liquidata? Scopriamolo rispondendo alla domanda di una nostra lettrice che ci scrive:
Sono una docente di scuola primaria in pensione dal 1 settembre 2020.
Ho letto che ,in virtù del rinnovo contratto degli statali generici, le somme derivanti da rinnovo contratto saranno riconosciute anche a chi e andato in pensione in uno degli anni di vacanza contrattuale.
Vorrei sapere se ciò è valido anche per il rinnovo contratto scuola, visto che io sono andata pensione in uno degli anni in questione.
In attesa di cortese risposta saluto cordialmente.
Rinnovo contratto e pensionati
Con la firma del Rinnovo contrattuale per i dipendenti statali arriveranno a tutti i lavoratori del pubblico impiego anche gli arretrati relativi al triennio 2019, 2020 e 2021. Una volta esaurita tutta la procedura per arrivare alla firma, infatti, nella busta paga dei dipendenti arriveranno anche gli arretrati relativi al periodo di vacanza contrattuale.
Nella platea dei destinatari degli aumenti ricadranno anche i dipendenti cessati tra il 2019 ed il 2021 (relativamente solo al periodo di effettivo servizio senza rinnovo contrattuale). Infatti, come previsto dall’articolo 48 dell’accordo che hanno raggiunto Aran, Agenzia per il governo e sindacati prevede che “. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e C, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di 61 anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.”
Di fatto solo per quanto riguarda gli aumenti spettanti in costanza di rapporto di lavoro i dipendenti cessati (compresi i dipendenti del comparto scuola che sono, appunto, dipendenti pubblici) avranno diritto agli arretrati che avranno effetto non solo sulla pensione ma anche sul TFR maturato.
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