Riliquidazione del TFS, necessario fare comunicazione di cessazione TFS dopo la liquidazione degli stipendi con il nuovo CCNL? Ecco come stanno le cose

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L’INPS ha fornito delle precisazioni attese da tempo dalle segreterie scolastiche, in merito alla “vessata quaestio” delle riliquidazioni del TFS di pratiche in precedenza trasmesse, sia in modalità cartacea che telematica, alla Struttura territoriale di competenza.

In pratica, non era chiaro, all’Universo Scuola, (segreterie scolastiche) come ci si dovesse comportare per la riliquidazione, previdenziali a tutti coloro erano in quiescenza dal 01/09/2019 sino al 31/08/2022, alla luce del CCNL 06/12/2022.

Una delle questioni poco chiare era: “A norma della circolare INPS 125 del 04/11/22, punto 3/6 è necessario fare una nuova ‘comunicazione di cessazione TFS’ (da ora in poi PL1) dopo aver riliquidato gli stipendi con il nuovo CCNL?”

Sino alla pubblicazione di questi chiarimenti, in varie Regioni italiane c’erano diverse opinioni.

Finalmente con i chiarimenti che si riportano in corsivo e che verranno commentati, è stato sciolto l’enigma.

Affrontiamo prima la questione TFR

A norma della circolare INPS citata sopra il TFR era possibile evaderlo con la procedura cartacea sino al 31/12/2022, dal 01/01/2023 è ( o avrebbe dovuto essere) obbligatoria quella telematica.

Testualmente punto 1 della 125/2022 …:

” … Tanto rappresentato, con la presente circolare si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’utilizzo degli strumenti digitali diverrà esclusivo sia per il TFS che per il TFR. …”

Uso il condizionale perché alcune Regioni hanno prorogato al 31/08/2023 la possibilità di inoltrare il TFR cartaceo, ciascuno deve verificare lo stato dell’arte della propria Regione.

Ma veniamo, ora, ai chiarimenti dell’INPS in merito al TFS.

Punto 1: Riliquidazione del TFS attraverso il canale telematico

La nota riporta testualmente:

“Effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni successive dei dati presenti in Posizione Assicurativa, sull’“Ultimo miglio TFS” e sulla “Comunicazione di Cessazione TFS” potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione del trattamento.

In via generale, l’Amministrazione/Ente datore di lavoro può inoltrare un modello telematico di “Riliquidazione” solo nel caso in cui la pratica TFS di prima liquidazione, sia essa cartacea o telematica, sia nello stato “in pagamento” o in quello “pagata”.

La modalità operativa da seguire è diversa a seconda che la pratica di prima liquidazione di TFS sia cartacea o telematica.

Se la prima liquidazione di TFS è cartacea, l’Amministrazione/Ente può inoltrare una riliquidazione della citata prestazione in modalità telematica impostando il flag su “Riliquidazione”. A tale fine, l’Amministrazione/Ente deve necessariamente inserire, in “Nuova Passweb”, l’“Ultimo Miglio TFS”, certificarlo e proseguire con l’inserimento dei dati specifici relativi alla “Comunicazione di CessazioneTFS”…….

In pratica se la prima liquidazione è cartacea, bisogna operare su Passweb ” sistemando” la Posizione Assicurativa, e dopo inviare un nuovo PL1 solo se lo stato della pratica è “in pagamento ” o “pagata”.

“…..Qualora, invece, la prima liquidazione del trattamento di fine servizio sia telematica, l’Amministrazione/Ente deve operare diversamente in base alla tipologia di variazione che deve essere effettuata….

Come si agisce in questo caso di invio telematico?

“Se l’Amministrazione/Ente deve comunicare variazioni dei dati giuridici e/o economici che riguardano solo l’“Ultimo Miglio TFS”, dovrà esclusivamente inviare tramite “Nuova Passweb” una nuova certificazione di “Ultimo Miglio TFS”, variando i dati precedentemente inseriti e comunicati. Tali variazioni generano un “risveglio” della pratica di TFS. La segnalazione di “risveglio” viene presa in carico e acquisita automaticamente dal gestionale SIN TFS, che riporta in istruttoria la pratica “risvegliata” o eventualmente “impianta” una riliquidazione se la pratica in questione sia stata già pagata…”

In questo caso, a differenza delle ipotesi e condizioni citate sopra, l’invio del PL1 non è necessario, in quanto , come dice chiaramente la nota, la variazione dei dati giuridici/economici su Passweb , Ultimo Miglio TFS, genera un “Risveglio” della pratica e sarà l’operatore a variare le nuove posizioni stipendiali anche se la pratica fosse già pagata…

Se, invece, alla base della riliquidazione non vi è una variazione economica e/o giuridica, ma l’Amministrazione/Ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori informazioni che riguardando solo idatispecificidella“ComunicazionediCessazioneTFS”(riscattinonpresentiinbancadati,periodidiservizio presso Enti in convenzione/soppressi, periodi di mobilità, benefici di legge), il soggetto datoriale deve unicamente inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo“Riliquidazione”.

Secondo quanto stabilisce quest’ultimo paragrafo della nota di chiarimenti, se c’è un riscatto non inserito, o un servizio prestato presso Enti Soppressi che andrebbe a rideterminare l’anzianità valutabile ai fini del TFS, bisogna modificare il PL1 già inviato .

La procedura consente di riprendere la comunicazione di cessazione già trasmessa e AGGIUNGERE, i dati mancanti

Ma continuiamo nella lettura delle spiegazioni:

“A seguire, si illustra la modalità operativa che va adottata nel caso in cui la prima liquidazione cartacea e telematica non sia in pagamento. In tale caso, infatti la procedura non consente all’Amministratore/Ente l’inoltro di un modello telematico di riliquidazione fino a quando la prima pratica non sia stata pagata o posta in pagamento.

Pertanto, se sono intercorse delle variazioni economico/giuridiche che riguardando solamente i dati dell’“Ultimo Miglio TFS”, l’Amministrazione/Ente deve esclusivamente aggiornare le informazioni relative all’“Ultimo Miglio TFS” precedentemente inserito e certificato. Tali variazioni generano un “risveglio” della praticaTFSinlavorazionechel’operatoreINPSprenderàincariconellafasediistruttoria;inquestocasonon deve essere quindi inviato un nuovo modello di primaliquidazione.”

Se si è modificato i dati del solo Ultimo Miglio, la segreteria, sistemerà e certificherà i dati su passweb, tale procedura genererà un “risveglio” e l’operatore INPS aggiornerà… NON SERVE NUOVO PL1.

OMISSIS… ( Riguarda le strutture INPS)….

Diversamente, per comunicare la variazione dei soli dati specifici (riscatti e Enti soppressi) presenti nel modello telematico, l’Amministratore/Ente dovrà inviare una nuova “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo prima liquidazione, in sostituzione della precedente, consentendo in questo modo agli operatori INPS di aggiornare i dati direttamente in occasione del primo pagamento. La Struttura territoriale competente in tale caso dovrà annullare la precedente pratica TFS telematica o cartacea inmodo da acquisire a sistema la nuova e procedere con la sua lavorazione eliquidazione.

Si invia nuovo PL1 solo in caso di variazione di dati specifici di riscatto o servizio Enti soppressi.

Omissis…….. ( indicazioni agli Enti)…”.

Si precisa, inoltre, che le pratiche TFS telematiche possono essere “risvegliate” tramite le variazioni dei soli dati giuridici presenti in Posizione Assicurativa (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 125/2022), senza la necessità di variare l’“Ultimo Miglio TFS” e/o di inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo“Riliquidazione”…

In caso di Variazioni dei dati giuridici ( Non ho valorizzato dei campi Regime /Cassa che andavano valorizzati.. manca un periodo utile al TFS…ecc) avviene ugualmente il “risveglio” anche se non si varia UM TFS o invia nuovo Mod PL1.

Simili chiarimenti sono indispensabili per la comprensione e l’univoca interpretazioni delle complesse procedure Previdenziali a livello Nazionale.

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