Rilevazione Pensionamenti d’ufficio 65enni, cosa devono fare le segreterie
Tra pochi giorni scade l’adempimento al SIDI per la rilevazione delle cessazioni d’ufficio del personale 65enne che ha raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio.
Cerchiamo di contribuire a far chiarezza sull’adempimento e cosa deve fare la segreteria in merito alla individuazione di chi collocare in quiescenza d’ufficio anche se non ha raggiunto il limiti di età previsto dalla Legge Fornero ( 67 anni).
E’ collocato in pensione d’Ufficio, dal Dirigente Scolastico, chi matura 65 anni entro il 31/08/24 ed ha maturato, alla stessa data, una anzianità contributiva di 41e10 se Donna, 42/10 se Uomo.
Per l’età anagrafica non abbiamo dubbi.
L’anzianità contributiva, invece , per determinarla, abbiamo bisogno dell’aiuto del Provveditorato e dell’Inps.
Vediamo come non prima di aver fatto alcune premesse chiarificatrici.
L’anzianità contributiva si determina, principalmente, dalla somma di due anzianità:
- Anzianità da periodi di servizio ;
- Anzianità da periodi da prestazione .
A queste anzianità, andrebbero aggiunte quelle “Figurative” utili per il “Diritto” che non sono nè servizio nè prestazione ( Maggiorazioni pensionistiche varie, invalidità superiore al 74%, – da diritto a 2 mesi ad anno- …ecc).
Per completezza delle informazioni , vanno escluse, dal calcolo sin qui riportato, quelle anzianità utili per la “Misura” e non utili per il “Diritto” ( es. eventuali disoccupazioni Legge 29/79 art. 2).
Quindi, il dipendente che raggiunga i 65 anni e 41/10 o 42/10 ( F/M) di contributi deve essere collocato obbligatoriamente in quiescenza d’Ufficio a prescindere che faccia o meno domanda di pensione.
Il vero problema è come possa fare la scuola, nella figura del Dirigente Scolastico , a determinare questa anzianità contributiva?
Per quanto riguarda le anzianità da “periodi di servizio” le scuole sono autonomamente in grado di determinarle, in quanto sono in possesso dei certificati di servizio / Stato matricolare SIDI aggiornati.
Per quanto riguarda i “periodi da prestazione” ( quei periodi riscattati, computati, ricongiunti, riconosciuti…) la determinazione è un po’ più complessa.
Questo tipo di pratiche sopra menzionate, sono gestite e lavorate dagli Ambiti Territoriali ( Provveditorati) se le domande di riscatto, computo, ricong. ecc sono state presentate dai dipendenti entro il 31/08/2000, mentre sono gestite e lavorate dall’INPS per domande presentate dopo tale data.
Tanto è vero che si parla di : “Pratiche ante subentro” ( quelle gestite dal Provveditorato) e pratiche “post subentro” , quelle gestite dall’INPS.
Se la domanda di riscatto è stata presentata ante 01/9/2000, in questo caso l’AT ha l’obbligo di comunicarci se ci sono decreti di riscatto e/o computo D.p.r. 1092/73.
Attenzione, la mera presentazione della domanda “de quo” non determina l’implicito riconoscimento delle anzianità ad essa collegate, perché un decreto di riscatto laurea ( per voler fare un esempio), può essere anche non accettato dal dipendente, quindi sino a che non avviene la decretazione ( provveditorato/ Inps) e la conseguente accettazione da parte del dipendente, tale anzianità non può essere computata nell’anzianità contributiva.
Quindi il DSGA della scuola, farà bene attenzione a predisporre un decreto di collocamento in quiescenza sulla base della semplice presentazione, da parte del dipendente, di domanda da prestazione.
Mentre all’AT non ci resta che scrivere per avere dettagli, con l’Inps, Nuova Passweb, potremmo autonomamente verificare se ci sono domande di prestazione.
Cercando il dipendente da spalletta sx sulla home di Passweb, senza necessità di prenderla in carico, in “Collegamenti”, ultimo rigo , “consulta domande” … troviamo se ci sono pratiche di riscatto in sospeso del dipendente……non ci resta che chiarire se le lavoreranno entro il 31/10 o meno.
Altra strada percorribile in Passweb:
- dal 2^ rigo ” Interrogazioni” trovo tutte le pratiche da prestazione inserite da Inps.
Tali pratiche di riscatto/ricong./computo ecc, se sono qui sono già state lavorate, accettate e forse pagate.
In questo caso la segreteria è autorizzata a sommare le anzianità da “prestazione” alle nostre anzianità da “servizi” al fine di determinare i fatidici 41/10 o 42/10.
Sembra superfluo sottolineare l’opportunità di seguire queste indicazioni operative, stante l’enorme responsabilità in capo ai Dirigenti Scolastici e di conseguenza alle segreterie scolastiche della complessa e farraginosa procedura che prevede un coacervo di Enti coinvolti nella determinazione.