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Riforma: voto comportamento sarà riferito a tutto l’anno scolastico. Non ammissione alla classe successiva con il 5, giudizio sospeso con il 6

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La Legge n. 150 del 1 ottobre 2024, in vigore dal prossimo 31 ottobre, prevederà – quando il Ministero dell’istruzione e del Merito pubblicherà i relativi decreti per l’attuazione – alcune novità per la valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

Il Ministero dell’istruzione e del Merito dovrà apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

1) prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

2) prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attivita’ di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;

4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo;

5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell’articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. con uno o piu’ regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle
studentesse e degli studenti”.

Dunque voto in decimi, sì alla valutazione periodica e finale, sì alla valutazione del comportamento con riferimento a tutto l’anno scolastico.

Recupero in Educazione Civica

Assolutamente innovativo il giudizio sospeso per l’ammissione alla classe successiva con voto di comportamento pari a 6/10. In questo caso entra in campo l’Ed. Civica, per cui lo studente dovrà presentare al Consiglio di Classe un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale che lo valuterà per disporre l’ammissione alla classe successiva.

Riforma del voto in condotta e giudizi sintetici alla scuola primaria, legge in Gazzetta Ufficiale (scarica TESTO). In vigore dal 31 ottobre

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