Riforma valutazione nella scuola primaria: ecco un esempio di “rubrica di valutazione”
La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione e monitoraggio sistemico da parte dei docenti. Valutare è un compito strategico ma delicato attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione, condivisa con l’alunno, diviene uno strumento indispensabile che gli consente di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, permette che possano partecipare al progetto educativo e didattico del proprio figlio.
Esempio di rubrica di valutazione
La valutazione deve tener conto dei criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo.
Art. 1 D.Lgs. 62/2017: Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione
L’Art. 1 Decreto Legislativo 62/2017: Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione Comma 1.“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.
Valutazione del Comportamento
Il D.Leg. 62/2017 all’Art. 1 denominato “Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione” si legge:
Comma 2. “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
Comma 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
Comma. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.”
La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale
Per una piena valorizzazione dei soggetti del percorso formativo occorre un’alleanza educativa tra alunni, docenti e genitori necessaria a promuovere principi e valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti.
Un’educazione efficace è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto suggerendo strategie per la soluzione dei problemi. Tutti i componenti devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento positivo, propositivo e costruttivo; occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative e costruiscano così un’importante alleanza formativa.
Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.
Indicatori e descrittori di attribuzione del giudizio
Il D.leg.62/2017 all’Art. 2 denominato “Valutazione nel primo ciclo” prevede:
Comma 3. “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.”
Decreto Legge n. 22/2020 (art. 1 comma 2-bis)
D’altro canto, chiare indicazioni che vanno in questa direzione sono già presenti nel decreto legislativo n. 62/20172, che offre un quadro normativo coerente con le modifiche apportate decreto-legge n. 22/2020 (art. 1 comma 2-bis). All’articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 è sottolineato come la valutazione abbia a “oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento”, assegnando ad essa una valenza formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti.
La documentazione dello sviluppo dell’identità personale
La valutazione, inoltre “documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. Pertanto, anche le modalità individuate per l’espressione e la comunicazione dei diversi livelli di apprendimento devono essere adeguate alle finalità sopra espresse, oltre che rispondenti a quanto previsto nei successivi articoli del decreto legislativo n. 62/2017, letto in combinato disposto con il DPR n. 275/1999, in particolare con l’articolo 4. Sempre il decreto legislativo n. 62/2017 prevede che la valutazione sia coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 (di seguito Indicazioni Nazionali), richiedendo che essa sia espressa “in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. A questo proposito, può essere utile aggiungere che il DPR n. 275/1999 all’articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole “Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”, definendo quindi anche il modello del documento di valutazione (a differenza di quello della Certificazione delle competenze che è nazionale, come previsto dall’articolo 10, comma 3 del DPR n. 275/1999).
Favorire l’acquisizione di una coscienza civile
La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire “l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”. [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 7, c. 1]
Il comportamento assume una valenza educativa e formativa finalizzata alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza.
Comma 5. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
Tenendo conto delle competenze sociali e civiche definite dal Parlamento europeo (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 18/12/2006) sono stati individuati quattro indicatori per la valutazione del comportamento e la conseguente attribuzione del giudizio sintetico:
- Sviluppo di comportamenti improntati al rispetto: Rispetto di persone, ambienti e regole (Statuto delle studentesse e degli studenti, Patto educativo di corresponsabilità, Regolamento d’istituto, regole di classe).
- Disponibilità alla cittadinanza attiva: Partecipazione alla vita di classe e alle attività scolastiche.
- Gestione dei conflitti: Costruzione di relazioni positive (collaborazione/disponibilità).
- Consapevolezza: Conoscenza di sé e del proprio modo di essere.
L’ordinanza ministeriale 2158 del 4 dicembre 2020
L’ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.
Le valutazioni in itinere: solo appunti di viaggio
Non pare cambi nulla per le valutazioni in itinere pur risultando la cosa assai incongruente e illogica, comunque. Dovrebbero, di fatti, restare affidate agli insegnanti perché esse, e le relative prove, sono, per così dire, una parte del processo quotidiano di raccolta degli elementi che conducono alle valutazioni periodiche e finali. Sono “appunti di viaggio”, per gli insegnanti, gli alunni, i genitori, che danno conto innanzitutto del progresso negli apprendimenti.
Le scelte di fondo
L’ordinanza compie alcune scelte di fondo. Rimangono invariate, così come previsto dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa. I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle competenze, e sono da correlare agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali, come declinati nel curricolo di istituto e nella progettazione annuale della singola classe.
La rubrica può essere arricchita ma non subire contrazioni o riduzioni
In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni Istituzione Scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, potrà elaborarlo e arricchirlo.
Dagli obiettivi di apprendimento ai giudizi descrittivi
Come stabiliscono le Indicazioni Nazionali, “le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo… [Essi] rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo”. In questo senso, le Indicazioni Nazionali – come declinate nel Curricolo di Istituto e nella programmazione annuale della singola classe – costituiscono il documento di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina. Più specificamente, la normativa indica che “gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze”.
Valutazione e obiettivi di apprendimento per ogni classe e ogni disciplina
Allo scopo di procedere all’elaborazione del giudizio descrittivo e per facilitare i docenti nell’individuare quali obiettivi di apprendimento sono esplicito oggetto di valutazione per ogni classe e ogni disciplina, sono forniti di seguito alcuni chiarimenti.
Gli obiettivi
Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Ai fini della progettazione annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così come proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché espressi in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze.
L’azione, i contenuti, i nuclei tematici
Gli obiettivi contengono sempre sia l’azione che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare al quale l’azione si riferisce.
Più specificamente:
- l’azione fa riferimento al processo cognitivo messo in atto. Nel descrivere i processi cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di descrittori generici e utilizzare verbi, quali ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, generalizzare, fornire esempi, ecc, che identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione possibile. In tal modo gli obiettivi sono espressi così da non ingenerare equivoci nei giudizi valutativi;
- i contenuti disciplinari possono essere di tipo fattuale (terminologia; informazioni; dati; fatti; …), concettuale (classificazioni; principi; …), procedurale (algoritmi; sequenze di azioni; …) o metacognitivo (imparare a imparare; riflessione sul processo; …). Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di valutazione è importante che siano rappresentate in modo bilanciato le diverse tipologie.
I nuclei tematici delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per identificare eventuali aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento.
La valutazione di processo e di prodotto
Il D.Lgs.62/2017 all’art. 1 “Principi. oggetto e finalità della valutazione e della certificazione”, comma 2 prevede che “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.”
Le fasi della valutazione sono tre:
Valutazione diagnostica e orientativa che ha la funzione di:
- conoscere l’alunno per individualizzare il percorso di apprendimento;
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento;
- verificare gli apprendimenti programmati;
- promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà.
valutazione intermedia- formativa che ha la funzione di:
- accertare la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati;
- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento del singolo alunno e del gruppo classe;
- predisporre interventi, se necessari, di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;
- informare tempestivamente l’alunno circa il suo progresso, orientandone gli impegni.
Valutazione finale o sommativa che ha la funzione di:
- rilevare l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell’alunno;
- confrontare i risultati ottenuti con i risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza.
Strumenti di verifica interna
Le prove oggettive, effettuate al termine di ogni percorso didattico, comuni in ogni interclasse, vengono definite nelle riunioni settimanali per disciplina, nelle riunioni mensili di team, nelle interclassi tecniche; si stabiliscono a priori le modalità di correzione, i tempi, le strategie di somministrazione. Tipologia delle prove:
orale:
- colloqui
- interrogazioni: esposizioni argomentative
domanda scritta:
- risposta multipla
- risposta aperta
- risposta chiusa
- vero /falso.
elaborazioni testuali per valutare:
competenza ideativa e testuale, competenza sintattica, competenza semantica, competenza tecnica, errori ortografici.
prove pratiche
compiti unitari in situazione
Il compito reale e complesso che, per essere portato a termine, necessita di conoscenze e abilità multi-discplinari. Rappresenta uno spazio di autonomia e responsabilizzazione nel quale ciascun alunno può affrontare e portare a termine il compito affidatogli, mostrando di possedere le competenze utili a realizzarlo.
Pertanto il compito unitario è una “situazione” in grado di mobilitare la competenza da promuovere e da valutare.
La somministrazione delle prove
Nel somministrare le prove di verifica vengono esplicitati agli alunni gli obiettivi che si vanno ad accertare ed i criteri di correzione sulla base dei quali verrà valutata la prova.
Le prove sono somministrate alla fine delle unità di lavoro e prevedono:
- gradualità delle difficoltà proposte
- coerenza con gli obiettivi perseguiti
- rispetto dei livelli di difficoltà affrontati durante l’attività didattica.
Prove d’Istituto
Il collegio dei docenti organizzato in dipartimenti disciplinari ha il compito di elaborare:
- prove strutturate in ingresso, itinere e finali per classi parallele, finalizzate alla verifica e valutazione del conseguimento di conoscenze, abilità, competenze disciplinari e/o trasversali, previste nei curricoli d’istituto e nella progettazione annuale
- prove strutturate comuni per tutte le classi in italiano, matematica e inglese.
La somministrazione, la correzione e la valutazione (effettuata con uso di griglie condivise) delle prove parallele verrà effettuata dai docenti. Il coordinatore di sezione avrà cura di inviare i dati alla Funzione Strumentale di Riferimento.
Le prove intermedie di verifica
I risultati delle prove per singola disciplina, almeno per quest’anno, e per la Primaria, saranno tabulati in decimi per poi rivedere il giudizio a fine di ciascun quadrimestre.
In particolare, i risultati delle prove somministrate agli alunni con BES certificati non rientrano nell’autovalutazione d’Istituto e, pertanto, non vengono riportati nella griglia di tabulazione e, a discrezione del docente, possono essere riportati nel registro personale.
I risultati delle prove per classi parallele, iniziali, intermedie e finali devono essere riportate nel registro personale ma non concorrono alla media di valutazione dell’alunno. Le prove somministrate all’inizio dell’anno avranno lo scopo principale di determinare le fasce di livello.
Le prove intermedie e finali saranno effettuate in date stabilite dal Dirigente Scolastico con apposito calendario.
Affinché la valutazione di tali prove avvenga in modo imparziale e oggettivo, i docenti faranno riferimento a griglie che permetteranno di convertire (a scadenza dei momenti topici della valutazione) il punteggio ottenuto nella prova, in un giudizio (se prove conclusive d’un quadrimestre e finale), utilizzando la scala di valori di seguito appositamente creata.
Risultati delle prove di verifica e livelli di apprendimento
Si riporta uno schema che colloca l’alunno in una fascia di Apprendimento ai fini del posizionamento all’interno della progettazione didattica.
- Area di recupero: Livello iniziale – già voto 5;
- Area di consolidamento: Livello base – già voto 6;
- Area di potenziamento: Livello intermedio (già voto 7-8) e Livello Avanzato (già voto 9 – 10).
Lo scopo della valutazione
La valutazione, attraverso il confronto tra i risultati attesi nel percorso compiuto e l’impegno profuso dall’alunno, ha lo scopo di:
- verificare i risultati raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- accertare il grado di maturazione dell’alunno, considerato il suo punto di partenza;
- vagliare la validità del metodo di insegnamento;
- individuare appositi interventi e strategie per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- modificare la programmazione educativa e didattica;
- stimolare alla partecipazione e potenziare la motivazione e l’autostima;
- tecnico dei risultati, ma riveste una ben più complessa valenza, in quanto oltre ai risultati misurabili, alla sua definizione concorrono:
- osservazioni occasionali e sistematiche;
- attenzione ai ritmi di apprendimento;
- riconoscimento dei diversi stili cognitivi;
- apprezzamento dell’interesse e della partecipazione.
Un controllo costante dei risultati consente di rimuovere, con opportuni interventi compensativi di recupero, le difficoltà e i ritardi che si evidenzieranno nel processo di apprendimento dei singoli allievi.
Il protocollo di valutazione
Il protocollo di valutazione che proponiamo è un riadattamento alla modificata normativa di quello predisposto dall’Istituto comprensivo statale “G. Moscato” di Reggio Calabria (RC) che in qualche modo è stato parzialmente anticipatorio della scelta docimologica proposta dal comitato tecnico del Ministero dell’Istruzione. A dirigere la scuola con una lodevole competenza gestionale e organizzativa, oltre che didattica, l’Avv. Lucia Zavettieri che, come è chiaro dalla documentazione prodotta, è assai in linea con i recenti orientamenti ministeriali. Visionabile al link https://icmoscato.edu.it/w19/wp-content/uploads/2020/02/01-Protocollo-di-valutazione-Comprensivo-Moscato-2019-2020.pdf. Stessa cosa può dirsi dalla rubrica realizzata dall’Istituto Comprensivo Statale “Alda Costa” di Ferrara diretto da Stefania Musacci, con grande impegno didattico e metodologico, che ha proposto una rubrica di valutazione, cui ha lavorato la docente Tonello che, sostanzialmente, ribadisce le stesse procedure, se pur in tempi diversi, del precedente caso citato.