Riforma scuola e incremento dei carichi di lavoro per il personale Ata, attenzione allo stress

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L'intervento che ora segue ben può riguardare tutto il personale scolastico, ma voglio dedicare particolare attenzione agli ATA, ignorati de facto dal ddl scuola, e per alcuni aspetti è un bene visto quello che accadrà ai docenti, per altri no.

L'intervento che ora segue ben può riguardare tutto il personale scolastico, ma voglio dedicare particolare attenzione agli ATA, ignorati de facto dal ddl scuola, e per alcuni aspetti è un bene visto quello che accadrà ai docenti, per altri no.

Come è noto per l'anno scolastico entrante è prevista una consistenza globale delle dotazioni organiche del personale ATA poco superiore alle 200 mila unità, con una diminuzione di quasi 2000 unità rispetto all'anno scolastico pregresso. I compiti svolti dal personale ATA sono di vitale importanza per la scuola, senza gli ATA la scuola si fermerebbe, hanno delle enormi responsabilità, dal punto vista contrattuale, economico, amministrativo.

La nuova scuola, come da legge13 luglio 2015, n. 107, ha già messo all'opera il personale tecnico amministrativo per le prime incombenze, così come per quello ministeriale, incombenze che ovviamente aumenteranno e non potranno che aumentare non appena questa entrerà a pieno regime, ed il tutto a costo zero.

Incrementi di lavoro, di carichi di lavoro, che siaggiungono già a quelli pregressi, senza alcun tipo di pari corrispondente incremento stipendiale, e peggio ancora, senza alcuna previsione minima di incremento di personale. Ciò altro non comporterà che una chiara situazione di stress correlato al lavoro. La Corte di Cassazione con la sentenza del 2014, n° 9945 ha espressamente affermato che “la responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro fa carico alla società, la quale non può sottrarsi agli addebiti per gli effetti lesivi della integrità fisica e morale dei lavoratori che possano derivare dalla inadeguatezza del modello adducendo l’assenza di doglianze mosse dai dipendenti o, addirittura, sostenendo di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le mansioni affidate ai lavoratori vengono in concreto svolte; deve infatti presumersi, salvo prova contraria, la conoscenza, in capoall’azienda,delle modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolge il proprio lavoro, in quanto espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dall’imprenditore con le proprie direttive e disposizioni interne.

Come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. 3.8 2012 n. 13956, nonchéCass. 8.10.2012 n. 17092 e n. 18626 del2013), la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art.2087 cod. civ., la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (v. fra le altreCass. n. 6377 e n. 16645 del 2003)”.

Principi che ovviamente sono applicabili anche al rapporto di lavoro pubblico,stante la privatizzazione dello stesso. Se è vero che l’art.2087 cod. civ., norma madre in materia di sicurezza sul lavoro, nonc onfigura un’ipotesi di responsabilità oggettiva e
che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causadell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente o delle condizioni di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro, è altresì vero che, ove il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non èricollegabile alla inosservanza di tali obblighi (cfr., tra le più recenti,Cass. n. 2038 del 2013).

Nel testo della Legge sulla scuola si prevede la giornata per la sicurezza per le scuole, ma ancora non è noto ilquando avverrà e cosa accadrà in quella giornata. Una cosa è certa, l'incremento dilavoro come previsto, ed inevitabile, nel citato provvedimento legislativo, sicuramente non corre nella direzione di una scuola sicura, e per tale non si può intendere solo la scuola come edificio, ma nel suo complesso.

Il documento valutazione rischi deve contenere anche delle previsioni specifiche con riguardo alpersonale ATA, come la definizione dei compiti; equità nella distribuzione dei carichi di lavoro; interruzioni del lavoro; svolgimento in contemporanea di più compiti; variabilità del carico di lavoro; adeguatezza delle attrezzature di lavoro (informatiche x amministrativi, apparecchiature per i laboratori, etc).

Diversi studi hanno dimostrato che la causa principale di stress, nel settore dellascuola, è dovuta alla costante necessità di aggiornamento con particolare riferimento alle tecnologie informatiche e di comunicazione, a situazione di precariato, a conflittualità tra colleghi, al continuo susseguirsi di riforme scolastiche, a carichi di lavoro eccessivi . In base al D.lgs. 81/08 art. 28 “la valutazione deve riguardare ….. anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell’accordo europeo 8 ottobre 2004 D.lgs. 81/08 28 c.1-bis “lavalutazione dello stress lavoro correlato …….. è effettuata nel rispetto delle indicazioni della commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza. Ma lo stress non inciderà solo sul benessere psicofisico del lavoratore, ma anche sul benessere complessivo della scuola.

E' stato dimostrato che lo stress comporta una riduzione della partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale (assenze dal lavoro, infortuni, turnover, casi di disagio lavorativo, provvedimenti disciplinari, etc.), riduzione delle prestazioni aziendali (qualità del servizio, esposti al datore di lavoro, etc), aumento dei costi aziendali (Costi d’indennizzo per cause di lavoro, costi per l’incentivazione al pensionamento anticipato).

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