Riforma reclutamento, poche ore per approvare il Dpcm che porta a 60 i Cfu e stravolge la formazione universitaria. Anief: torniamo indietro di 30 anni dimenticando i precari

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Entro domani, 31 luglio, il Governo Draghi, rimasto in carica per portare avanti “gli affari correnti” sino alle elezioni del 25 settembre, dovrebbe approvare il Dpcm sulla formazione iniziale del nuovo reclutamento dei docenti, previsto dalla Legge 79/2022 approvata un mese fa.

Il decreto governativo permetterebbe agli atenei di organizzare i nuovi percorsi abilitanti, indispensabili per accedere ai concorsi per diventare docenti, che prevedono l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendenti anche un tirocinio. I corsi saranno attivati sulla base del fabbisogno di cattedre, con prova finale che comprenderà una prova scritta e una lezione simulata.

Ci sarà anche un periodo transitorio: fino al 31 dicembre 2024 per partecipare ai concorsi a cattedra sarà data la possibilità ai candidati di possedere 30 o 24 CFU (se acquisiti entro il 31 ottobre 2022). Dal 2025, per tutti il percorso per diventare insegnante nella scuola pubblica sarà il seguente: laurea magistrale (triennale per gli Insegnanti tecnico pratici); abilitazione da 60 CFU; superamento del concorso; svolgimento dell’anno di prova, con verifica finale.

 

Anief torna a respingere con forza questo modello di reclutamento. “Dopo trent’anni – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief – si ritorna di fatto alla formazione universitaria, senza una soluzione sul reclutamento dei docenti. Come se la scuola non fosse portata avanti da un quarto del corpo docente non di ruolo. La verità è che questa riforma va cambiata. Ad iniziare dal Dpcm atteso entro domani sui 60 Cfu: c’è un passaggio fondamentale che non dovrà essere eluso ed è quello delle quote di riserva per docenti precari e di ruolo, che dovranno necessariamente prevedere per tutti l’accesso fuori dal numero programmato. Gli idonei non possono essere lasciati fuori”.

 

“E comunque – prosegue Pacifico – bisogna finirla con le riforme improvvisate, approvate con la fiducia e senza alcun dibattito parlamentare, con la società civile e le parti sociali escluse, come è accaduto con la Legge 107/2015 e adesso con la Legge 79/2022. Noi, come sindacato rappresentativo, abbiamo le nostre proposte su precariato, dimensionamento, mobilità e su altri cento temi che riguardano il miglioramento degli apprendimenti delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Perché non siamo stati consultati, alla pari degli altri sindacati? Noi comunque siamo sempre pronti al confronto, ma continueremo a denunciare le scelte sbagliate della politica in modo fermo, senza sconti”.

 

LE NOVITÀ SUL RECLUTAMENTO

Come cambia il modo di formare in ingresso e selezionare i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sempre la stampa specializzata, spiega che “viene istituito un percorso abilitante di 60 CFU gestito dalle Università e attivato sulla base del fabbisogno di cattedre, con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. A regime, si tratterà dell’unico modo consentito agli aspiranti di conseguire l’abilitazione. I 24 CFU, già acquisiti da numerosi aspiranti inseriti nelle GPS, non andranno perduti. La data ultima per acquisire i 24 CFU è il 31 ottobre 2022. L’abilitazione permetterà di accedere ai concorsi a cattedra per i quali sono state riformulate le prove selettive”. Quindi, si potrà dire “addio ai test a crocette” con il ritorno delle “domande aperte”.

 

LA FASE TRANSITORIA

Nella fase transitoria, viene data possibilità fino al 31 dicembre 2024 ai candidati dei concorsi a cattedra di possedere 30 CFU o 24 (questi ultimi acquisiti entro il 31 ottobre 2022) e di conseguire i restanti dopo aver superato il concorso a cattedra. Una fase di passaggio prima dell’entrata a regime del nuovo sistema che entrerà in vigore tra il 2025 e il 2026. Invece, i docenti con tre anni scolastici di servizio anche non continuativi, svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti nelle scuole statali valutati ai sensi dell’articolo 11/14 della legge n. 124/99 (naturalmente con il titolo di studio di accesso alla classe di concorso) partecipano al concorso. Il percorso successivo dipenderà, come per gli altri colleghi, dal possesso o meno dell’abilitazione o dei 30 CFU o dei 24 CFU.

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